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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34862/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento fallimentare dichiarato nel 1995 e chiuso con decreto depositato il 5 giugno 2017, non comunicato ai creditori. Una creditrice ammessa al passivo, rimasta insoddisfatta, ha proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto. La Corte di appello aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività, ritenendo che la definitività del decreto di chiusura del fallimento dovesse essere calcolata applicando il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in ragione della modifica introdotta dalla L. 69/2009. La ricorrente principale ha censurato tale ricostruzione, deducendo violazione dell'art. 4 L. 89/2001, degli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost., dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 119 l. fall., dell'art. 58 L. 69/2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs. 5/2006, sostenendo che, trattandosi di fallimento iniziato prima del 4 luglio 2009, il termine lungo applicabile fosse quello annuale. Il Ministero, con controricorso e ricorso incidentale, ha invece sostenuto che la domanda fosse comunque tardiva, ma invocando una diversa disciplina della chiusura del fallimento e del reclamo, fondata sugli artt. 26 e 119 l. fall. e sull'applicabilità del termine di 90 giorni per il reclamo contro il decreto di chiusura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte di appello che aveva applicato il termine lungo di sei mesi al decreto di chiusura del fallimento, perché la modifica dell'art. 327 c.p.c. operata dalla L. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Poiché il procedimento fallimentare era stato dichiarato prima di tale data, e poiché il decreto di chiusura non era stato comunicato ai creditori, la sua definitività andava computata secondo il termine annuale, con aggiunta della sospensione feriale. Di conseguenza, la domanda di equa riparazione non risultava tardiva per il motivo indicato dalla Corte territoriale. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 89/2001

    Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del processo presupposto; la domanda non può essere dichiarata tardiva se la definitività è stata individuata applicando un termine lungo errato.

  • art. 327 c.p.c.

    La modifica che riduce il termine lungo a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i procedimenti anteriori continua a valere il termine annuale.

  • art. 58 L. 69/2009

    La disciplina del termine lungo introdotta dalla L. 69/2009 è soggetta al criterio temporale generale dell'applicabilità ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 119 l. fall.

    In caso di omessa comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, la definitività del provvedimento va collegata alla scadenza del termine per il reclamo.

  • art. 26 l. fall.

    La disciplina evocata dal Ministero sul reclamo al decreto di chiusura non è stata seguita dalla Corte, che ha invece applicato il regime del termine lungo per i procedimenti anteriori alla L. 69/2009.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale della domanda di equa riparazione per durata ragionevole del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della violazione del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale parametro di conformità della disciplina interna alla CEDU.

  • art. 150, comma 1, d.lgs. 5/2006

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della disciplina transitoria della riforma fallimentare.

Massime di principio

  • Nel calcolo della definitività del provvedimento conclusivo di un procedimento fallimentare, il termine lungo per l'impugnazione segue la disciplina temporale applicabile al giudizio instaurato, non quella vigente al momento in cui si propone il rimedio contro il provvedimento conclusivo, se la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva.
  • La riduzione a sei mesi del termine lungo ex art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. 69/2009 non si applica ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, che restano soggetti al termine annuale.
  • Quando il decreto di chiusura del fallimento non sia comunicato ai creditori, la sua definitività deve essere individuata computando il termine di impugnazione pertinente secondo la disciplina applicabile al procedimento, con aggiunta della sospensione feriale ove dovuta.
  • Ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, il giudice deve accertare correttamente il momento in cui il processo presupposto è divenuto definitivo; un errore nel computo del termine di impugnazione rende erronea la declaratoria di tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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