Cassazione Penale, Sentenza n. 40328/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. per partecipazione all'associazione mafiosa "Putina-Pillera". Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità/inosservanza di norme processuali (artt. 125, 292, 309 c.p.p.) per carenza di vaglio critico da parte del GIP e per un errore di identificazione operato da un collaboratore (Messina Salvatore) che avrebbe scambiato l'indagato per il figlio di un omonimo; (2) mancanza di un grave quadro indiziario (artt. 125, 273, 292 c.p.p.), contestando il valore probatorio di una intercettazione, della frequentazione ripresa da videosorveglianza e del presunto riconoscimento da parte delle persone offese; (3) insussistenza delle esigenze cautelari, anche perché molte delle evidenze risalirebbero al 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: pur riconoscendo l'errore di identificazione del collaboratore, il Tribunale aveva valutato altre emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazioni di persone informate, immagini di videosorveglianza e altre attività di P.G.) idonee a fondare un grave quadro indiziario (principio della "prova di resistenza"). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rappresenta un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto del giudice di merito e il ricorrente non ha reso il ricorso autosufficiente non indicando né allegando atti specifici (es. atti dai quali emergerebbe il mancato riconoscimento). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando anche acquisizioni investigative recenti (intercettazioni che nel 2021 collocavano ancora l'indagato in posizione di rilievo). Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 secondo l'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); la misura cautelare è stata applicata in relazione a tale reato e la Corte ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario a carico dell'indagato.
Richiamato dalla difesa come parametro di valida motivazione/validità dell'atto; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione del giudice di merito.
Invocato dalla difesa come norma relativa all'istruttoria e alle prove; la Corte ha respinto le contestazioni ritenute sindacabili solo in sede di merito.
Richiamato in relazione alla nullità degli atti o alla correttezza del provvedimento; la Corte ha rilevato che non sussisteva la nullità dedotta.
Invocato nella discussione sull'assenza di grave quadro indiziario; la Corte ha confermato che le risultanze residue erano sufficienti a fondare i gravi indizi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale per la presunzione di persistenza del legame con l'associazione e nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione nel caso concreto.
art. 165-bis disposizioni attuative cod. proc. pen. (d.lgs. 271/1989, introdotto d.lgs. 11/2018)
Norma sulle modalita' di formazione del fascicolo separato con atti specifici indicati dal ricorrente; la Corte ha ricordato che resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire e che il principio di autosufficienza del ricorso permane.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente in relazione agli atti che il ricorrente doveva indicare per il ricorso per cassazione; la Corte ha evidenziato l'onere di indicazione per consentire l'allegazione da parte della cancelleria.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (euro 3.000,00) in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione del giudice di merito è limitato: non può sostituirsi alla valutazione di merito né ri-esaminare i fatti salvo che emerga una manifesta carenza logico-motivazionale o un travisamento della prova di tale gravità da risultare "ictu oculi".
- L'eventuale errore di identificazione operato da un collaboratore non determina automaticamente la caduta della misura cautelare se le restanti risultanze investigative (intercettazioni, dichiarazioni, immagini, altri elementi) costituiscono una "prova di resistenza" sufficiente a mantenere un grave quadro indiziario.
- Per dedurre vizi di motivazione o travisamento della prova in cassazione è essenziale il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e, ove necessario, allegare gli atti specifici ritenuti decisivi; l'omissione può determinare l'inammissibilità della doglianza.
- La persistenza delle esigenze cautelari può essere desunta anche da acquisizioni investigative recenti che dimostrino il ruolo continuativo dell'indagato nell'ambito criminale, rendendo irrilevante la mera anzianità di alcuni elementi probatori.
- Quando si contestano riconoscimenti da immagini o dalle persone offese, il ricorrente deve affrontare specificamente la decisività di tali elementi (es. qualità delle immagini, circostanze del riconoscimento) e fornire o indicare gli atti necessari per rendere il reclamo valutabile in sede di legittimità.
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