Cassazione Civile, Ordinanza n. 11763/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR del Molise e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e posto a carico dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte degli eredi di un contribuente deceduto, del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a una domanda di rimborso della maggiore IRPEF versata per gli anni 2009-2012. Il rimborso era stato chiesto assumendo l’esenzione fiscale per le indennità per malattia complementare erogate alla "gente di mare". La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’accoglimento in primo grado, ritenendo applicabile l’antica disciplina agevolativa e valorizzando anche un giudicato esterno in una precedente causa analoga. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione delle norme che il giudice di merito aveva applicato: ha sostenuto che l’esenzione prevista dal R.D.L. n. 1918 del 1937 non fosse più vigente dopo l’abolizione dell’imposta sulla ricchezza mobile e dopo il riordino delle agevolazioni con il d.P.R. n. 601 del 1973; ha inoltre contestato che il giudicato esterno potesse vincolare la controversia, essendo la questione di diritto e potendo l’Ufficio mutare orientamento.
Norme richiamate
R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24
"le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile"
La disposizione agevolativa è stata ritenuta non più applicabile dopo l’abolizione dell’imposta sulla ricchezza mobile; non può essere trasposta all’IRPEF.
d.P.R. n. 601 del 1973, art. 42
Ha disposto l’abrogazione e la cessazione dell’efficacia delle disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle mantenute dal decreto stesso o da altri decreti attuativi della legge delega.
Il richiamo alla permanenza in vigore di alcune disposizioni non vale a reintrodurre l’agevolazione originaria riferita all’imposta ormai soppressa.
L. n. 825 del 1971, artt. 1, 9 e 15
La legge delega ha abolito l’imposta di ricchezza mobile e ha imposto un riordino delle agevolazioni in senso restrittivo, limitandone il mantenimento transitorio nei casi previsti.
d.lgs. n. 597 del 1973, art. 82
Ha abolito, dal 1 gennaio 1974, l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, con conseguente caducazione della correlata esenzione.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 48
"il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro"
Le indennità derivanti dal rapporto di lavoro rientrano nel reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a IRPEF.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2
"i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite ... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"
Le indennità sostitutive di redditi da lavoro conservano la stessa natura reddituale dei redditi perduti e sono imponibili nella medesima categoria.
R.D.L. n. 1918 del 1937, artt. 1, 3 e 6
La prestazione è collegata all’inabilità temporanea al lavoro del personale imbarcato, è parametrata al salario e integra un reddito sostitutivo della retribuzione.
L. n. 1486 del 1962, art. unico
L’indennità giornaliera per i marittimi temporaneamente inidonei è pari al 75% del salario e conferma la natura sostitutiva della retribuzione.
È il vizio denunciato con il ricorso per cassazione, per violazione di legge.
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia o trasposte da un tributo ormai abrogato a un diverso sistema impositivo.
- Quando una norma di esenzione richiama espressamente un’imposta soppressa, la relativa agevolazione cade con l’eliminazione del tributo di riferimento, salvo una espressa previsione di conservazione o trasposizione.
- Le indennità corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, anche se erogate in sostituzione del salario o per la perdita temporanea della capacità lavorativa, hanno natura di reddito della stessa categoria del reddito sostituito e sono imponibili.
- L’inquadramento fiscale di una prestazione dipende dalla sua funzione economico-giuridica concreta: se la prestazione sostituisce la retribuzione perduta per inabilità temporanea, essa integra reddito da lavoro dipendente.
- Il giudicato esterno richiamato solo a sostegno della motivazione non impedisce la censura in cassazione quando la questione decisiva sia di diritto e resti contestata dalla parte soccombente.
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