Cassazione Penale, Sentenza n. 47182/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/06/2023 con cui il Tribunale di Napoli, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 21/04/2023 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. L'Esposito, tramite difensore, deduceva: (i) violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.; (ii) vizio di motivazione e manifesta illogicità, sostenendo che le intercettazioni non permettevano di identificarlo come partecipante alle conversazioni (non era stato indicato dai collaboratori di giustizia) e che mancavano dati che dimostrassero un concreto e attuale pericolo di recidiva, posto il tempo trascorso dalle condotte e il suo allontanamento dai luoghi di commissione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse in parte manifestamente infondato e in parte volto a sollecitare una rivalutazione di merito delle prove (vietata in sede di legittimità quando la motivazione è adeguata). I giudici hanno ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato una motivazione puntuale e coerente: le intercettazioni identificavano il ricorrente come il "Nino" e gli attribuivano adesione (2018-2019) a un'organizzazione camorristica dei Quartieri Spagnoli, con ruolo di "batteria di fuoco", partecipazione a estorsioni, aggressioni anche con armi e raccolta di proventi di spaccio. Sul punto del pericolo di reiterazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, perché il riesame aveva indicato elementi fattuali (spietatezza delle condotte, posizione di rilievo nell'organizzazione, gravi e reiterati precedenti) idonei a dimostrare un concreto e attuale pericolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola il ricorso al Tribunale per il riesame delle misure cautelari; qui è la base formale del riesame che ha confermato la misura
reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Configurazione del reato di associazione di tipo mafioso che giustifica l'applicazione di misure cautelari più rigorose e influisce sul quadro indiziario valutato dal giudice
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte ha ritenuto che le censure di illegittimità non superassero il vaglio di ammissibilità, perché in parte infondate e in parte consistenti in una richiesta di rivalutazione di merito
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la deduzione non fosse specifica e non mettesse in luce errori di diritto suscettibili di sindacato in questa sede
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte in relazione alla presunzione relativa che opera per il reato associativo: pur essendo invocata la presunzione, il giudice deve ugualmente motivare con elementi fattuali concreti l'esistenza del pericolo di reiterazione e collegare logicamente gli indizi alla probabilità di responsabilità
art. 23, commi 8 e 9, decreto‑legge 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)
procedimento trattato con le forme di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito
Norme che disciplinano le modalità di svolgimento dell'udienza in forma emergenziale (es. collegio in camera di consiglio con modalità telematiche); la Corte ha precisato che il procedimento è stato trattato secondo tali disposizioni
effetti prorogati da successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n.150, come introdotto dall'art. 5‑duodecies del d.l. 31/10/2022, n.162
Riferimenti normativi che attestano la legittimità della modalità di trattazione in udienza (proroga delle regole emergenziali), senza rilevanza sul merito del riesame cautelare
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato a verificare la congruenza, la coerenza logica e l'adeguatezza della motivazione che collega gli indizi al giudizio di probabilità di colpevolezza; non è consentita una rinnovata valutazione di merito o dell'attendibilità delle fonti quando la motivazione è logica e priva di errori
- Se la decisione si fonda su intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio e delle frasi è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; il ricorso che propone semplicemente una diversa interpretazione fattuale senza dimostrare errori logici è destinato a essere inammissibile
- Per i delitti associativi (art. 416‑bis) opera una presunzione relativa ex art. 275 c.p.p., ma il giudice deve comunque motivare con elementi concreti la sussistenza del pericolo di reiterazione o l'attualità della minaccia alla sicurezza pubblica
- Le censure generiche che non indicano specifici passaggi della motivazione ritenuti illogici o errati non superano il vaglio di ammissibilità: il ricorrente deve puntualizzare gli errori logico‑giuridici o le omissioni motivazionali
- Quando si contesta la mancata identificazione del soggetto in intercettazioni occorre provare che la valutazione del giudice contiene un vizio di interpretazione attraverso elementi obiettivi, non limitarsi a formularne una diversa lettura
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
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