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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48683/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Messina del 15/12/2020 che aveva dichiarato l'imputato colpevole di porto senza giustificato motivo di un palanchino in ferro rinvenuto sotto il sedile dell'auto. L'appello (qualificato come ricorso per cassazione) articolava quattro motivi: 1) violazione di legge per assenza dell'elemento soggettivo del reato, con rilievo sulla mancata prova della proprietà o dell'uso abituale dell'auto e sulle circostanze che indicherebbero mancanza di dolo (palanchino facilmente reperibile, comportamento collaborativo dell'imputato); 2) eccessiva commisurazione della pena e diniego della sospensione condizionale; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., invocata per il ruolo dell'imputato, la necessità della sua presenza e l'assenza di danno effettivo; 4) richiesta di rinnovazione istruttoria per assumere la testimonianza di Pietro Borgia sull'identità del proprietario dell'auto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e il quarto motivo fossero in realtà censure di merito, consistenti in una diversa valutazione dei fatti (es. proprietà dell'auto, valutazione del comportamento dell'imputato) non consentita in sede di legittimità. Anche il terzo motivo, relativo all'art. 131-bis, era una contestazione di merito perché la sentenza di primo grado aveva motivato il diniego della non punibilità con l'entità del pericolo per l'ordine pubblico derivante dal porto volontario del palanchino. La censura sulla misura della pena è stata ritenuta generica e non ha confutato la stretta prossimità della pena al minimo edittale; la deduzione sulla sospensione condizionale è risultata generica e priva della specifica indicazione che fosse stata richiesta in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata presa in considerazione dal giudice di merito, ma il Supremo Collegio ha ritenuto che il diniego motivato dal Tribunale (pericolosità e volontarietà del porto del palanchino) fosse una valutazione di merito non sindacabile in sede di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata come base per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio che per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è necessario che sussistano elementi che giustifichino tale valutazione; in assenza di tali elementi il ricorrente è comunque tenuto al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse rimessioni sul merito dei fatti: vanno sollevate questioni di diritto o vizi di motivazione strettamente configurabili come vizio di legittimità.
  • La semplice esposizione di circostanze favorevoli (proprietà dell'auto, comportamento calmo, facile reperibilità dell'oggetto) non è sufficiente a escludere il dolo quando l'imputato non fornisce una spiegazione del perché trasportasse l'oggetto pericoloso.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta del pericolo e della offensività del fatto; se il giudice di merito motiva il diniego con riferimento al concreto rischio per l'ordine pubblico la decisione difficilmente sarà riesaminabile in cassazione salvo profili di diritto.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria o l'assunzione di nuove prove è necessario che la richiesta trovi fondamento in vizi procedurali rilevanti ai fini di legittimità; la mera necessità di una valutazione diversa dei fatti non giustifica la rinnovazione in sede di cassazione.
  • Se si contesta la commisurazione della pena o si chiede la sospensione condizionale è opportuno che tali istanze siano esplicitamente formulate e motivate in primo grado, perché l'assenza di una richiesta formalizzata può pregiudicare il sindacato in sede di legittimità.
  • Presentare ricorsi infondati in cassazione può comportare non solo il rigetto per inammissibilità ma anche l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

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