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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10540/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di invasione/abusiva occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (IACP). Il ricorso denunciava: 1) inutilizzabilità di accertamenti della polizia giudiziaria e degli accertamenti anagrafici non trascritti nel fascicolo del P.M.; 2) violazione dell'art. 507 c.p.p. per mancata integrazione istruttoria rispetto alla pregressa occupazione dell'immobile da parte di terzi (Caruso Silvana); 3) erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 633 c.p. non avendo escluso il consenso o l'affidamento della ricorrente su un presunto titolo; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità/attenuazione ex art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione sul punto; 5) diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. non sufficientemente motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In motivazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi motivi relativi alla presunta inutilizzabilità degli accertamenti di P.G., perché la mancata annotazione non comporta automaticamente invalidità probatoria e la prova introdotta in dibattimento dal teste era conoscibile alla difesa; ha qualificato come esplorativo e generico il motivo fondato sull'art. 507 c.p.p.; ha escluso la rilevanza di ricostruzioni alternative di merito (consenso, affidamento) che non potevano essere dedotte per la prima volta in Cassazione; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il delitto di invasione di edifici è di natura permanente e che la indicazione della sola data di accertamento non limita necessariamente la permanenza dell'occupazione, con conseguente ostatività all'applicazione di 131-bis quando la condotta perduri; infine ha ritenuto non contraddittorio il diniego della non menzione pur in presenza della sospensione condizionale concedendo valutazioni coerenti del giudice di merito. Conseguentemente nessuna delle censure ha superato il vaglio di ammissibilità e merito in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.I. 137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento formale alle modalità di trattazione con contraddittorio cartolare durante l'emergenza sanitaria; utilizzato per indicare la modalità di trattazione del ricorso

  • cod. proc. pen., art. 357

    Prevede l'obbligo per la polizia giudiziaria di annotare le attività d'indagine; la Corte osserva che la mancata annotazione non comporta automaticamente sanzione di inutilizzabilità delle prove se il dato era noto alle parti e utile al contraddittorio

  • cod. proc. pen., art. 373

    Norme sui requisiti del verbale quando richiesto; citato per distinguere i casi in cui sono necessarie formalità più rigorose

  • cod. proc. pen., art. 507

    Regola l'eventuale integrazione istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto la doglianza genericamente formulata ed esplorativa, non sorretta da richiesta o elementi specifici tali da imporre integrazione

  • cod. pen., art. 633

    Delitto di invasione di terreni o edifici; la Corte ricorda la natura permanente della condotta e spiega che l'occupazione si considera protratta fino all'allontanamento o alla sentenza di condanna

  • cod. pen., art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o esigenze di socialità e personale; la Corte osserva che la persistenza della condotta illegale è ostativa all'applicazione della causa di non punibilità

  • cod. proc. pen., art. 129

    Previsione dell'intervento d'ufficio del giudice su alcune questioni processuali; menzionata in relazione alla richiesta difensiva di che il giudice valutasse d'ufficio l'applicabilità di 131-bis, con la Corte che ritiene la questione controversa e non automaticamente obbligatoria

  • cod. pen., art. 133

    Criteri per determinazione della pena e valutazione dei benefici; citato in relazione alle valutazioni del giudice sulla gravità dell'offesa e sull'imputazione della pena nella fascia alta che ostano alla non menzione

  • cod. pen., art. 175

    Regola la non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte distingue finalità della non menzione rispetto alla sospensione condizionale e conferma che il diniego motivato è compatibile con la concessione della sospensione

Massime di principio

  • La mancata annotazione formale di accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle relative risultanze se il contenuto era conoscibile alle parti e il tema è stato dibattuto in contraddittorio; la correttezza formale degli atti di P.G. è rilevante ma non assoluta
  • In Cassazione non sono ammesse censure esplorative o rivendicazioni di fatti nuovi o alternative di merito non precedentemente discusse nel processo: le doglianze devono essere specifiche, anziché basate su mere congetture
  • Il reato di invasione di edifici ai sensi dell'art. 633 c.p. ha natura permanente: l'occupazione protratta nel tempo può ostare all'applicazione di cause di esclusione della punibilità come l'art. 131-bis; indicare la data di accertamento non equivale automaticamente a circoscrivere la durata dell'illecito
  • La valutazione dei benefici (es. sospensione condizionale della pena vs non menzione) comporta considerazioni differenti e autonome; il diniego di uno non rende automaticamente contraddittoria la concessione dell'altro quando la motivazione del giudice sia coerente
  • Per ottenere integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è necessario formulare richieste specifiche e motivate in grado di dimostrare rilevanza e utilità della prova; generiche segnalazioni su possibili profili non soddisfano il requisito
  • In sede di legittimità la Corte controlla la correttezza giuridica e motivazionale delle decisioni e rifiuta sindacato sul merito dei fatti quando si presenti come mera riedizione delle valutazioni probatorie di merito

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