Cassazione Penale, Ordinanza n. 27318/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità per furto pluriaggravato di energia elettrica e aveva inciso solo sul trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per furto pluriaggravato di energia elettrica, riformando solo il trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza di primo grado del Tribunale di Torino. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) travisamento della deposizione del teste Giachetti e illogicità della motivazione quanto all'attribuzione della responsabilità; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenuto non adeguatamente motivato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità; il secondo inammissibile perché richiedeva un diverso apprezzamento dei fatti già valutati in appello, con motivazione logicamente coerente sulla gravità del fatto e sull'abitualità della condotta; il terzo non deducibile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del merito sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile quando la censura richiede un diverso apprezzamento degli elementi fattuali già valutati dal giudice di merito; è necessario che il relativo diniego sia censurato nei limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato indirettamente nel contesto del giudizio di bilanciamento tra circostanze, come valutazione discrezionale del giudice di merito soggetta a controllo in cassazione solo per illogicità o arbitrio.
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del merito, censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o fondato su ragionamento illogico.
Norma di riferimento del furto, qui in forma pluriaggravata, contestato per l'illecita sottrazione di energia elettrica.
Richiamata come base delle aggravanti del furto pluriaggravato, in relazione alla condotta contestata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una lettura alternativa delle testimonianze, se la doglianza si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento della prova può essere utilmente dedotto solo nei limiti in cui incida realmente sulla tenuta logica della motivazione, non quando la censura miri in sostanza a sostituire l'apprezzamento del merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile in cassazione se richiede un nuovo giudizio sugli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito, specie quando la decisione impugnata abbia motivato su gravità del fatto e abitualità della condotta.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, salvo che sia meramente arbitrario, manifestamente illogico o privo di motivazione sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze processuali e patrimoniali previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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