Cassazione Penale, Sentenza n. 51308/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per importazione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente denunciava: 1) inefficacia della misura per presunta violazione dei termini di cui all'art. 309 c.p.p.; 2) ritardo nel deposito della motivazione (oltre 30 giorni); 3) insufficienza e vizio nella valutazione degli elementi indiziari (numero di telefono sui plichi, conversazioni intercettate); 4) violazione dell'art. 274 c.p.p. e assenza di pericolo di recidiva, anche tenuto conto delle dichiarazioni del fratello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa e manifestamente infondata la censura sulla presunta inefficacia della misura, atteso che era già intervenuta una decisione (anche di inammissibilità) idonea ad esaurire la cognizione del Tribunale sul riesame; ha escluso il ritardo nel deposito della motivazione, perché il dispositivo era stato depositato il 9/6/2023 e la motivazione l'8/7/2023, entro i 30 giorni decorrenti dal deposito del dispositivo; ha dichiarato inammissibili per genericità e per contenuto rivalutativo i motivi che contestavano la valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, richiedendo invece lamentele specifiche di violazione di norme o di manifesta illogicità; ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti, in relazione alla quale sono state contestate le importazioni di droghe sintetiche (capi A e I).
la decisione sulla richiesta di riesame
Regola i termini e le conseguenze temporali delle decisioni sul riesame delle misure cautelari; la Corte ha confermato che la sanzione di inefficacia della misura opera solo se non interviene, nei termini, alcuna decisione sulla richiesta di riesame, mentre anche una pronuncia di inammissibilità esaurisce la cognizione del Tribunale e preserva l'efficacia della misura.
i contenuti di cui al comma 9 dell'art. 310 cod. proc. pen.
Il riferimento chiarisce che la decisione (anche di inammissibilità) deve avere i contenuti previsti dal comma 9 dell'art. 310 per considerarsi idonea a interrompere il decorso del termine che porta all'inefficacia della misura.
Norma che disciplina le dichiarazioni dell'imputato; il ricorrente l'aveva invocata per sostenere che le dichiarazioni del fratello escludevano responsabilità e pericolo di recidiva, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a incidere sulla valutazione del merito fatta dal giudice del riesame.
art. 24, comma 6‑bis, d.l. n. 137/2020
Prevede requisiti formali per la richiesta di riesame: il Tribunale aveva originariamente dichiarato inammissibile il riesame per mancanza di tali requisiti, ma la Corte di Cassazione aveva successivamente annullato quella decisione, ritenendo che l'impugnazione fosse formalmente corretta.
Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; con essa la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e la somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le censure in Cassazione contro misure cautelari non possono limitarsi a una generica rivalutazione degli elementi di fatto: è necessario indicare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., rileva il deposito/pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza: la motivazione deve essere depositata entro 30 giorni dal deposito del dispositivo (prorogabili fino a 45), e non dalla deliberazione interna in camera di consiglio.
- Una decisione del Tribunale sul riesame, anche se di inammissibilità per ragioni processuali, esaurisce la cognizione sul punto e impedisce che la misura cautelare diventi inefficace per mera decorrenza del termine, a condizione che la decisione abbia i contenuti prescritti dalla legge.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari in Cassazione occorre dimostrare errori di diritto o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; semplici argomentazioni alternative o affermazioni di estraneità sono inammissibili.
- Le doglianze relative a presunte dichiarazioni esimenti di terzi (es. confessione del fratello) devono essere contestualizzate e confrontate criticamente con la motivazione del giudice di merito per superare la soglia di ammissibilità in Cassazione.
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