Cassazione Penale, Ordinanza n. 08363/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, aveva un solo motivo con cui si contestava la motivazione posta a fondamento della decisione di responsabilità per appropriazione indebita. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza d'appello sarebbe stata illogica; tuttavia, la Corte di cassazione rileva che la doglianza si limitava a riprodurre in modo pedissequo le argomentazioni già dedotte in appello e già respinte, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto provata, sulla base della documentazione acquisita, la volontà di trattenere/sequestrare i beni di proprietà della persona offesa per indurla a contribuire al pagamento di una sanzione amministrativa inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e meramente apparente, perché ripetitivo delle censure già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di motivazione riconducibile all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p., osservando che la sentenza di merito aveva chiaramente esposto le ragioni del convincimento e fatto corretta applicazione dei principi giuridici rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie contestata è stata ricondotta all'appropriazione indebita; la condotta descritta consisteva nel trattenere beni altrui per costringere la persona offesa a contribuire al pagamento di una sanzione amministrativa.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione presenti effettivi profili di illogicità o carenze rilevanti; nel caso esaminato la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta immune da tali vizi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata.
- La deduzione di illogicità della motivazione non è sufficiente se non evidenzia un effettivo vizio riconducibile all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.; quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, la censura è destinata a essere respinta.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità per appropriazione indebita può essere valorizzata la condotta di chi trattenga o utilizzi beni altrui come strumento di pressione per ottenere un pagamento dalla persona offesa.
Come è indicizzato
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