Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36399/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, estorsione aggravata e porto e detenzione di armi. I motivi principali: 1) nullità dell'ordinanza per la presenza nel collegio di un giudice ritenuto incompatibile (art. 34 c.p.p.); 2) nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali per mancanza di idoneo quadro indiziario e violazione degli artt. 267, 268, 271 c.p.p.; 3) illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi al reato associativo (art. 416-bis c.p.) e insufficiente prova di un programma criminoso condiviso; 4) mancanza di prova del ruolo di promotore/dirigente/organizzatore attribuito a Giuseppe Pascali; 5) insufficienza degli indizi a carico per le estorsioni, con accertamento di dazioni spontanee e assenza di minacce esplicite.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: la presunta incompatibilità del giudice non comporta nullità assoluta del provvedimento ma doveva essere fatta valere con la procedura di ricusazione/astensione; le censure contro i decreti di intercettazione in pratica sollecitavano una rivalutazione di merito e non la mancanza della motivazione formale dei decreti, perciò non sono ammissibili in Cassazione. Quanto ai gravissimi indizi per associazione mafiosa ed estorsioni, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione logica e sufficiente, valorizzando captazioni e missive che dimostravano l'operatività del clan, il clima di omertà e la modalita di "estorsione garbata" senza minacce esplicite. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo: la motivazione non ha precisato con sufficiente chiarezza il concreto esercizio da parte di Giuseppe Pascali di un ruolo di promotore/dirigente/organizzatore dotato di autonomia e poteri vincolanti rispetto al fratello Nicola; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente all'ipotesi aggravata di cui all'art. 416-bis, comma 2 c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Lecce per nuovo giudizio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame avanti il Tribunale in materia di misure cautelari; oggetto dell'azione che ha confermato la custodia cautelare

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di incompatibilità del giudice; la Corte ricorda che l'incompatibilità non equivale a nullità assoluta del provvedimento e va proposta con ricusazione/astensione

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Procedura di ricusazione/astensione che deve essere tempestivamente esperita quando si deduce incompatibilità del giudice

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle intercettazioni come fondamento delle autorizzazioni; il ricorso censurava la carenza di quadro indiziario richiesto per autorizzare captazioni

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Regole procedurali sulle intercettazioni e sui requisiti per l'autorizzazione; eccepita dal ricorrente la loro violazione

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Ulteriori regole sulle intercettazioni; invocato dal ricorrente per lamentare vizi nei decreti autorizzativi

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullità processuali assolute; la Corte precisa che la mancanza di requisiti di capacità del giudice è diversa dall'incompatibilità

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regole sulle nullità relative; implicata nella distinzione tra nullità assoluta e rimedi di ricusazione

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per mancata motivazione dei decreti autorizzativi

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio dei gravi indizi di colpevolezza richiesto per adottare misure cautelari personali; oggetto del sindacato di motivazione in Cassazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Esigenze cautelari richieste per l'applicazione di misure personali; valutate dal Tribunale e oggetto di controllo limitato in Cassazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione mafiosa; la Corte ha confermato l'esistenza di gravi indizi per il reato associativo ma ha annullato la qualificazione aggravata relativa al ruolo di promotore/dirigente/organizzatore per difetto di motivazione specifica

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Consente che intercettazioni tra terzi possano costituire fonte diretta di prova anche senza riscontri; richiamata per valorizzare le captazioni

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p. non determina automaticamente la nullità assoluta del provvedimento: la via corretta è la ricusazione/astensione tempestiva.
  • Le censure sulle intercettazioni in Cassazione devono mirare alla mancanza della motivazione formale del decreto autorizzativo (che rende le captazioni inutilizzabili); non è ammissibile un sindacato di merito che si limiti a contestare la 'insufficienza' degli indizi senza provare la carenza della motivazione.
  • Il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la presenza, l'effettività e la non manifesta illogicità della motivazione, ma non sostituisce il giudizio di merito sull'attendibilità delle fonti e sull'apprezzamento fattuale delle intercettazioni.
  • Per riconoscere un ruolo aggravante di promotore/dirigente/organizzatore (art. 416-bis, comma 2) occorre motivare con precisione la condotta concreta, l'autonomia decisionale e l'efficacia vincolante delle direttive; mere affermazioni generiche o deduzioni da scambi personali non bastano.
  • L'assenza di minacce esplicite non esclude la configurabilità dell'estorsione quando sussista un clima di intimidazione e soggezione che rende coattive anche richieste imposte 'per il nome' o per il prestigio del clan (cd. 'estorsione garbata').
  • Se la Corte annulla parzialmente un provvedimento cautelare, il rimedio è il rinvio al giudice di merito per colmare le lacune motivazionali, non automaticamente la cessazione di tutte le misure cautelari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.