Cassazione Penale, Ordinanza n. 34199/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato, detenuto presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, era stato condannato per il reato previsto dall’art. 336 c.p. per avere minacciato e usato violenza nei confronti di un operatore di polizia penitenziaria, afferrandolo per le braccia e spintonandolo all’interno di un box, allo scopo di ottenere di trascorrere il passeggio con un altro detenuto che, secondo le regole dell’istituto, non poteva accedere a quegli spazi. Con il primo motivo ha contestato, in termini generici, la ricostruzione dei fatti, la sussistenza del nesso teleologico e funzionale con l’attività d’ufficio e la consapevolezza della regola che l’operatore intendeva far rispettare. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di equivalenza tra recidiva reiterata e attenuanti generiche, invocando la prevalenza di queste ultime e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché proponeva censure di fatto generiche, a fronte della motivazione della Corte territoriale e delle deposizioni valorizzate, dalle quali risultavano la violenza e le minacce dirette a ottenere una condotta dell’operatore contraria alle regole dell’istituto, nonché la consapevolezza dell’imputato circa le restrizioni applicabili all’altro detenuto. È stata quindi respinta anche la censura sull’assenza del collegamento funzionale con l’attività d’ufficio. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la recidiva reiterata era stata contestata e riconosciuta, senza essere censurata in questa sede, e l’art. 69 c.p. impediva di attribuire prevalenza alle attenuanti generiche nel bilanciamento con tale aggravante; la sentenza costituzionale richiamata riguardava altra circostanza. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione esaustiva - dimostrato che Ciuni, detenuto presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, abbia proferito minacce e usato violenza (afferrandolo per le braccia e spintonandolo all'interno di un box) nei confronti di un operatore di polizia penitenziaria, al fine di ottenere che quest'ultimo consentisse al ricorrente di trascorrere il momento del passeggio con altra persona che, però, in base alle regole della Casa circondariale non aveva accesso a quegli spazi; è dunque manifestamente infondata la censura che ha ad oggetto la pretesa insussistenza di nesso teleologico e funzionale e attività d'ufficio
La Corte ritiene manifestamente infondata la contestazione relativa al collegamento con l’attività d’ufficio, poiché minacce e violenza erano dirette a costringere l’operatore penitenziario a consentire una condotta vietata dalle regole dell’istituto.
sicché il giudizio di bilanciamento tra detta aggravante e le circostanze attenuanti generiche - stabilito in termini di equivalenza - non avrebbe comunque potuto essere definito con la prevalenza delle attenuanti, a mente del chiaro dettato dell'art. 69 cod. pen.
In presenza della recidiva reiterata, non censurata in sede di ricorso, il bilanciamento con le attenuanti generiche non poteva essere concluso attribuendo a queste ultime prevalenza.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta esclusa la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo che, sotto forma di censura sulla configurabilità del reato, sollecita una diversa ricostruzione del fatto in termini generici, quando la motivazione di merito ha dato conto delle prove e degli elementi dai quali risultano la violenza o la minaccia dirette a incidere sull’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale.
- La costrizione del pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia è funzionalmente collegata all’attività d’ufficio quando è diretta a ottenere che egli compia o ometta un atto nell’esercizio delle proprie funzioni, anche in contrasto con le regole che è chiamato a far rispettare.
- La consapevolezza dell’agente circa le restrizioni applicabili può essere desunta dalle deposizioni e dagli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito; una censura generica che neghi tale consapevolezza è manifestamente infondata se non si confronta con la motivazione.
- Quando la recidiva reiterata è stata riconosciuta e non è oggetto di censura, l’art. 69 c.p. preclude che le attenuanti generiche siano dichiarate prevalenti nel giudizio di bilanciamento.
- All’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri di non essere incorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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