Cassazione Civile, Ordinanza n. 08545/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Le ricorrenti, indicate come eredi del de cuius, avevano chiesto il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza stipulata dal defunto per l'incendio del suo autoveicolo poi verificatosi. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo non provata la qualità di eredi; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione le attrici hanno dedotto, con un unico motivo articolato in due censure, violazione e falsa applicazione degli artt. 183 c.p.c., 24 Cost., 345 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver tempestivamente provato la legittimazione mediante deposito del certificato di morte e contestando che la prova della qualità di erede dovesse soggiacere alle ordinarie preclusioni istruttorie, specie quando la qualità derivi da rapporto di coniugio o parentela.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la qualità di erede non si presume dalla mera delazione ereditaria né dal certificato di morte, che prova solo il decesso del de cuius. Ha quindi confermato il principio per cui chi agisce in giudizio quale erede deve allegare e provare sia il decesso sia la propria qualità di erede, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione delle preclusioni ex art. 183, comma 6, c.p.c., osservando che la prova documentale utile doveva essere dedotta nella seconda memoria e non nella terza, destinata alla sola prova contraria. La sentenza impugnata è stata solo corretta sul piano terminologico, precisando che la questione attiene alla titolarità della posizione soggettiva e non alla legittimazione ad agire. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატtivo.
Norme richiamate
le memorie sono scandite in tre termini perentori: la seconda è quella per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, mentre la terza è riservata alle sole prove contrarie; non è consentito usarla per nuove allegazioni o per colmare tardivamente lacune probatorie sulla qualità di erede.
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi una violazione nella decisione impugnata.
richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha invece valorizzato le preclusioni istruttorie interne al primo grado.
l'onere di provare la qualità di erede grava sulla parte che agisce in tale veste, poiché si tratta di un elemento costitutivo del diritto azionato.
la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto, come nel caso del richiamo improprio alla legittimazione ad causam.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere che dal rapporto di coniugio e parentela si potesse desumere la vocazione ereditaria; la Corte precisa però che la vocazione non coincide con la qualità di erede.
evocato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
richiamata come fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La qualità di erede non si presume dalla sola chiamata all'eredità né dalla produzione del certificato di morte del de cuius: tali elementi provano il decesso e, al più, la vocazione ereditaria, ma non l'avvenuta acquisizione della qualità di erede.
- Chi agisce o resiste in giudizio assumendo la qualità di erede deve allegare e provare tale qualità, perché essa costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- Nel rito ordinario, la prova documentale e le produzioni che sorreggono la pretesa devono essere dedotte nel termine istruttorio previsto per la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la terza memoria è riservata alle sole prove contrarie.
- Le preclusioni processuali non dipendono dalla disponibilità delle parti e devono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
- Quando il dispositivo sia corretto, la Corte di cassazione può rettificare la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., precisando la corretta qualificazione giuridica della questione, senza incidere sull'esito della decisione.
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