Cassazione Penale, Ordinanza n. 21700/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. I ricorrenti hanno dedotto: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla loro responsabilità penale, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti; 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla esclusione dell'ipotesi di falso grossolano; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle censure già esaminate e disattese in appello, quindi aspecifico. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo adeguato, anche richiamando la deposizione di un teste, le ragioni dell'esclusione del falso grossolano. Ha infine giudicato il terzo motivo non consentito in cassazione e comunque infondato, rilevando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di rivalutare il merito o la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile una censura sulla motivazione che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e puntualmente respinte dal giudice di merito, poiché il motivo deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata.
- Il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, ma solo il controllo dell'esistenza di un percorso argomentativo logicamente intelligibile.
- L'ipotesi del falso grossolano può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione sufficiente che valorizzi il contesto concreto e gli elementi istruttori richiamati in sentenza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per la valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, senza obbligo di confutare uno per uno tutti gli elementi allegati dalla difesa.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione se mirano a una diversa modulazione della pena in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
Come è indicizzato
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