Cassazione Penale, Ordinanza n. 14615/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di porto di arma/oggetto atto ad offendere ex art. 4 L. n. 110/1975. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che la Corte territoriale non avrebbe motivato autonomamente sulle censure di appello, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado; inoltre ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto prevista dal comma terzo dell'art. 4 L. n. 110/1975 e la ritenuta congruità della pena rispetto alla reale consistenza del caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece motivato in modo diffuso e specifico sia sull'elemento oggettivo del reato sia sull'insussistenza del giustificato motivo del porto. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico, poiché la Corte d'appello aveva valorizzato correttamente le modalità del fatto (porto di cinque oggetti destinati all'offesa all'interno di una casa circondariale) e la personalità dell'imputato, desunta da precedenti specifici, oltre al fatto che la pena era stata già determinata nel minimo edittale quanto alla parte detentiva e addirittura sotto il minimo quanto a quella pecuniaria. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte valorizza il dato normativo solo per escludere che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti della lieve entità del fatto; ritiene inoltre legittima la valutazione di insussistenza del giustificato motivo del porto e conferma la rilevanza penale della condotta contestata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o meramente assertiva.
- La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente quando affronti in modo autonomo e puntuale i punti decisivi devoluti, senza necessità di una ripetizione integrale della motivazione di primo grado.
- La circostanza attenuante della lieve entità del fatto va esclusa quando le modalità concrete della condotta e la personalità dell'imputato depongono per una maggiore gravità del fatto, specie se l'azione è stata posta in essere all'interno di un istituto penitenziario e con plurimi oggetti offensivi.
- Il giudizio sulla congruità della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto dei criteri di commisurazione e la sanzione risulti già contenuta nel minimo edittale o al di sotto del minimo per la componente pecuniaria.
Come è indicizzato
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