Cassazione Penale, Ordinanza n. 37652/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato e tentata estorsione. Il ricorso era fondato su un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., limitatamente al riconoscimento della recidiva reiterata. In sostanza, la difesa contestava che vi fossero elementi sufficienti per ritenere la recidiva e per valorizzarla nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla recidiva reiterata. Ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, avendo valutato concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra i fatti oggetto del procedimento e i precedenti penali dell'imputato, ritenendo che tali precedenti esprimessero un incremento di disvalore delle condotte e una perdurante inclinazione al delitto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della contestazione per il reato di furto aggravato, in relazione alla continuazione.
Norma incriminatrice del furto, contestata e ritenuta in sentenza di merito.
Aggravante del furto contestata insieme al reato base.
Norma sul tentativo, applicata al capo relativo alla tentata estorsione.
Norma incriminatrice dell'estorsione, contestata nella forma tentata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Invocato dalla difesa per dedurre il vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata.
Richiamato quale criterio per la valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali ai fini della recidiva.
Massime di principio
- La recidiva non può essere riconosciuta in modo meramente automatico o sulla sola base della gravità del fatto e dell'arco temporale di commissione dei reati, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali dell'imputato.
- Ai fini del giudizio sulla recidiva, il giudice deve verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia sintomatica di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del processo.
- Una censura di legittimità sulla motivazione in tema di recidiva è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione a una motivazione di merito che abbia esplicitato i criteri valutativi seguiti e la concreta rilevanza dei precedenti penali.
- Quando il giudice di merito valorizza i precedenti penali come indice di un disvalore incrementato della condotta e di una persistenza criminosa, la motivazione è conforme ai principi di legittimità se dà conto del giudizio individualizzato richiesto dalla legge.
Come è indicizzato
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