Cassazione Civile, Ordinanza n. 28990/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti, già alle dipendenze della società originaria e poi transitati alla cessionaria di un ramo d'azienda, hanno agito per ottenere il corretto computo dell'indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, sostenendo che nella base di calcolo dovessero essere incluse varie voci retributive, tra cui EDR, indennità di presenza, di turno, domenicale, per mancato riposo, festiva, sostitutiva ferie, straordinario abituale anche festivo, notturno ed equivalente monetario della massa vestiario. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo retributiva anche la massa vestiario e non provato il già avvenuto computo di alcune voci. In appello la società ha contestato, tra l'altro, la natura retributiva della massa vestiario, l'onere della prova sul computo di alcune indennità e la liquidazione delle spese. In cassazione ha impugnato solo la statuizione relativa al controvalore della massa vestiario, deducendo violazione degli artt. 2 r.d. n. 148/1931, 2099 e 2120 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle clausole degli accordi sindacali aziendali del 27/6/1990 e del 27/12/2001, sostenendo che l'obbligo di indossare la divisa non implica un interesse patrimoniale del lavoratore e che la parziale imputazione del costo al dipendente non vale a qualificarla come retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo in astratto corretta la qualificazione della fornitura della divisa come possibile forma di utilità retributiva e confermando che, in linea generale, il controvalore della massa vestiario può rientrare nella nozione onnicomprensiva di retribuzione ex art. 2120 c.c. Tuttavia ha accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non aveva svolto una reale interpretazione degli accordi sindacali aziendali richiamati e che tale accertamento, avendo efficacia limitata al caso concreto, spettava al giudice di merito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della massa vestiario e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame circoscritto a tale profilo. Per il resto è rimasto fermo il giudicato interno.
Norme richiamate
proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
è il parametro formale per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge
art. 2 r.d. n. 148/1931, all. A
Gli agenti ... debbono ... indossare il vestiario uniforme prescritto ... od, in mancanza, dalle aziende esercenti
prevede l'obbligo di indossare il vestiario uniforme per il personale del settore
richiamato come norma sulla retribuzione nel quadro della qualificazione della massa vestiario
la retribuzione utile al TFR è letta secondo un criterio di omnicomprensività, ma solo per utilità aventi natura retributiva
regole di interpretazione contrattuale applicabili agli accordi sindacali aziendali
evocati per affermare che l'inadempimento dell'obbligo di fornire la divisa può generare un danno patrimoniale risarcibile
art. 50 ccnl del 23/07/1976
richiamato nei motivi di ricorso come disciplina collettiva dell'obbligo di divisa
accordo sindacale aziendale del 27/06/1990
la sua interpretazione è rimessa al giudice di merito e rileva per stabilire se il controvalore della massa vestiario abbia natura retributiva
accordo sindacale aziendale del 27/12/2001
va interpretato dal giudice di merito per verificare la disciplina del costo della divisa e della sua restituzione
Cass. n. 16636/2012
richiamata per il principio di onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'art. 2120 c.c.
Cass. n. 23897/2008
richiamata per il danno da inadempimento dell'obbligo di fornire il vestiario uniforme
Cass. n. 8531/2012
richiamata per il danno da inadempimento dell'obbligo di fornire il vestiario uniforme
Cass. n. 20550/2015
richiamata per il danno da inadempimento dell'obbligo di fornire il vestiario uniforme
Cass. n. 31176/2021
richiamata per il danno da inadempimento dell'obbligo di fornire il vestiario uniforme
Cass. ord. 05/08/2022, n. 24401
richiamata come precedente conforme sulla medesima questione
Cass. ord. 05/08/2022, n. 24394
richiamata come precedente conforme sulla medesima questione
Massime di principio
- La fornitura obbligatoria della divisa può integrare una utilità economicamente apprezzabile per il lavoratore e, se presenta carattere sinallagmatico rispetto alla prestazione lavorativa, può assumere natura retributiva.
- Ai fini dell'art. 2120 c.c., rientra nella base di calcolo del TFR ogni utilità corrisposta dal datore di lavoro che sia causalmente collegata al rapporto di lavoro e che si traduca in un vantaggio economico aggiuntivo per il lavoratore.
- La mera obbligatorietà dell'uso della divisa non basta, da sola, a escludere la natura retributiva del relativo controvalore; occorre verificare se la disciplina collettiva attribuisca al dipendente un effettivo beneficio economico o, invece, configuri un semplice rimborso o una spesa nell'esclusivo interesse datoriale.
- Quando la decisione dipende dall'interpretazione di accordi sindacali aziendali con efficacia limitata al singolo rapporto o contesto aziendale, tale interpretazione è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione se non nei limiti del vizio di legge denunciato.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sulla lettura di specifiche clausole collettive, deve dar conto del percorso ermeneutico seguito; in difetto, la sentenza può essere cassata con rinvio per nuovo esame della clausola applicabile.
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