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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02963/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna per un delitto in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I ricorsi per cassazione, proposti da due imputati, investivano in particolare: per uno, il giudizio di responsabilità; per entrambi, la dosimetria della pena e l’entità della pena applicata a titolo di continuazione. La Corte rileva che le doglianze erano, da un lato, riproduttive di censure già esaminate e decise dai giudici di merito, sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; dall’altro, generiche perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte aggiunge che la pena era stata fissata in modo congruo, indipendentemente dal tema della tipologia di sostanza stupefacente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del delitto per cui vi era stata condanna in appello; la decisione non entra nel merito della configurabilità del reato, ma si limita a rilevare che i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena devono essere specifiche e coerenti con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono dichiarate generiche e quindi inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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