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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12889/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per concorso in rapina aggravata (Colucci e Mita) e porto di oggetto atto ad offendere (solo Mita). Colucci deduceva: errata valutazione delle intercettazioni e della sua condotta, assenza il giorno della rapina, mancanza di apporto apprezzabile e, in subordine, desistenza volontaria (art. 56 c.p.) e mancato riconoscimento della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.). Mita contestava la carenza di motivazione rispetto al suo ruolo, sostenendo di essersi limitato a indicare la strada e non di aver fornito un apporto rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili: ha ritenuto generici o manifestamente infondati i motivi, confermando che la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e che dalle conversazioni emergeva un apporto informativo e logistico apprezzabile da parte di entrambi. Ha escluso la desistenza (art. 56) perché il reato si era consumato e gli atti causali erano stati posti in essere; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 114 perché non dedotto in appello. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (terzo comma)

    art. 56, terzo comma, cod. pen.

    La deduzione difensiva sulla desistenza è infondata: la desistenza volontaria nei reati di danno si verifica solo nella fase del tentativo incompiuto; una volta posti in essere gli atti idonei a cagionare l'evento, la desistenza non opera, salvo che il soggetto adotti atti efficaci per impedire l'evento (recesso attivo).

  • art. 114 cod. pen.

    La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è configurabile solo quando l'apporto del concorrente sia obiettivamente marginale e di effetto causale trascurabile rispetto all'evento; inoltre, la relativa deduzione deve essere proposta nei gradi previsti (non può essere sollevata in cassazione se omessa in appello salvo eccezioni).

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita la cassazione alle questioni devolute al giudice di appello: non sono ammissibili in Cassazione questioni non affrontate in appello se il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunciarvi perché non di sua competenza, salvo questioni rilevabili d'ufficio o inevitabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, se ravvisa profili di colpa, al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; qui è stata disposta la somma di euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • La responsabilità per concorso di persone non richiede necessariamente la condivisione psicologica completa dell'evento finale: basta un apporto consapevole e idoneo ad agevolare la commissione del reato (apporto anche logistico o informativo).
  • L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni (anche se cifrato o criptico) è valutazione di merito; la Cassazione sindaca tale valutazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • La desistenza/recesso attivo è applicabile solo se il soggetto compie atti efficaci volti a impedire il verificarsi dell'evento; non è utilizzabile come argomento di difesa una mera omissione di contatti dopo che sono stati compiuti atti causali.
  • La richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti (es. partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p.) deve essere tempestivamente sollevata nel corso del giudizio (appello), altrimenti può risultare inammissibile in Cassazione salvo casi eccezionali.
  • In cassazione i motivi generici o che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito sono molto vulnerabili: il gravame deve affrontare specificamente le valutazioni probatorie del primo grado e dell'appello.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, condanne alle spese e sanzioni economiche (cassa delle ammende) se vi sono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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