Cassazione Penale, Ordinanza n. 35575/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Messina del 18 febbraio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 12 giugno 2025 alla pena di cinque anni di reclusione e 4.000 euro di multa per reati in materia di armi. L’unico motivo di ricorso censurava l’applicazione della recidiva, sostenendo genericamente che ne mancassero i presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico: il ricorrente non ha contestato specificamente le ragioni con cui i giudici di merito avevano applicato la recidiva. La Corte d’appello aveva valorizzato le numerose condanne riportate dall’imputato nel quinquennio, comprese alcune per delitti commessi con armi, ritenendo che i nuovi fatti si inserissero in un quadro indicativo di pericolosità sociale. La motivazione è stata ritenuta congrua e conforme all’onere motivazionale relativo alla recidiva facoltativa, assolto anche implicitamente quando sono riconoscibili la riprovevolezza della condotta e la pericolosità dell’autore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte d’appello - operando un congruo riferimento al fatto che Settimo aveva riportato nel quinquennio numerose condanne, fra cui alcune che riguardavano anche delitti commessi con armi - ha ragionevolmente ritenuto che la condotta per cui è intervenuta condanna denotasse pericolosità sociale, nel contesto della quale si inserivano i fatti nuovi
La recidiva facoltativa può essere applicata valorizzando le precedenti condanne, anche in relazione alla loro prossimità temporale e alla loro attinenza ai nuovi fatti, quando gli elementi considerati sostengono il giudizio di pericolosità sociale.
Considerato che il ricorso rimane generico, lamentando sommariamente che non sussistessero i presupposti per l’applicazione della recidiva, ma senza avversare specificamente le argomentazioni poste dai giudici di merito a base della propria decisione
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limita a una contestazione sommaria e non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- La recidiva facoltativa richiede una motivazione che dia conto della riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell’autore; tale onere può essere assolto anche implicitamente, se la motivazione rende riconoscibili gli elementi posti a fondamento del giudizio.
- Nel valutare la recidiva facoltativa, il giudice può considerare le numerose condanne riportate nel quinquennio e la loro attinenza, per tipologia, ai nuovi fatti, traendone un giudizio di pericolosità sociale.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che contesti sommariamente l’applicazione della recidiva senza confutare le specifiche ragioni della decisione di merito.
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