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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 2061 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giudizio di ottemperanza - Spese di lite per legge non subordinabile a garanzia - Inopponibilità atti interni di disposizione rimborso - Inopponibilità controcrediti - Compensazione volontaria - Possibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'inesecuzione o l'incompleta esecuzione del giudicato tributario, sostenendo che la mera validazione del rimborso, la disposizione interna di pagamento e gli altri atti contabili dell'Amministrazione non garantissero la disponibilità effettiva, completa e immediata delle somme. Ha inoltre contestato la possibilità di opporre, nel giudizio di ottemperanza, controcrediti o atti impeditivi del pagamento, quali compensazione legale o giudiziale, fermo amministrativo, sospensione ex art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 e pignoramento presso terzi.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le spese di lite costituiscano autonome obbligazioni esecutive e che, per legge, non possano essere subordinate a garanzia. Gli atti interni di disposizione del rimborso non sono stati considerati sufficienti a dimostrare l'adempimento, poiché non assicurano l'effettiva disponibilità delle somme. Gli atti impeditivi fondati su compensazione legale o giudiziale, fermo amministrativo, sospensione del pagamento o pignoramento presso terzi sono stati ritenuti incompatibili con il giudizio di ottemperanza, in quanto richiederebbero accertamenti di merito estranei alla cognizione sommaria del giudice. È stata ammessa esclusivamente la compensazione volontaria, purché formalizzata direttamente tra le parti fuori dal processo, allegata alla relazione del giudice delegato o del commissario ad acta e acquisita al fascicolo per documentare l'avvenuto adempimento.

Norme richiamate

  • Art. 69, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Le spese di lite sono autonome fattispecie di esecuzione e non sono subordinabili a garanzia per espressa disposizione di legge.

    Le spese processuali riconosciute dal giudicato devono essere pagate autonomamente e immediatamente; l'Amministrazione non può subordinare il relativo pagamento alla prestazione di garanzie.

  • Art. 69, ultimo comma, r.d. 2440/1923

    Il fermo amministrativo è un atto impeditivo del pagamento, ma non può essere utilizzato nel giudizio di ottemperanza quando la sua applicazione richiederebbe valutazioni di merito incompatibili con la cognizione sommaria del giudice.

  • Art. 48-bis, comma 1, d.P.R. 602/1973

    La sospensione del pagamento prevista per le verifiche sui debiti del beneficiario non è opponibile, in quanto atto impeditivo che presupporrebbe accertamenti estranei al giudizio di ottemperanza.

  • Art. 72-bis, d.P.R. 602/1973

    Il pignoramento presso terzi non può essere valorizzato per impedire l'adempimento nel giudizio di ottemperanza, poiché introduce questioni di merito incompatibili con tale procedimento.

  • Disciplina della compensazione legale e giudiziale

    La compensazione legale o giudiziale non è normalmente opponibile nel giudizio di ottemperanza, poiché richiede l'accertamento dei presupposti dei controcrediti. È invece possibile una compensazione volontaria concordata direttamente tra le parti e adeguatamente documentata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l'Amministrazione deve dimostrare il pagamento effettivo e la concreta disponibilità delle somme al creditore; i meri atti interni di contabilità o autorizzazione non equivalgono all'adempimento.
  • Le spese di lite riconosciute dal giudicato costituiscono un'obbligazione autonoma e non possono essere subordinate alla prestazione di garanzie.
  • Il giudice dell'ottemperanza non è normalmente la sede per accertare l'esistenza, l'ammontare o l'opponibilità di controcrediti dell'Amministrazione: tali questioni richiedono un autonomo accertamento di merito.
  • Gli strumenti amministrativi o esecutivi diretti a sospendere o impedire il pagamento non possono essere usati per eludere l'esecuzione del giudicato quando la loro applicazione richieda valutazioni incompatibili con la cognizione sommaria dell'ottemperanza.
  • Una compensazione è ammissibile se volontaria, concordata direttamente tra creditore e Amministrazione e formalizzata documentalmente; deve risultare dagli atti del procedimento di ottemperanza per poter provare l'avvenuto adempimento.

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