Sentenza del 08/05/2018 n. 2061 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Giudizio di ottemperanza - Spese di lite per legge non subordinabile a garanzia - Inopponibilità atti interni di disposizione rimborso - Inopponibilità controcrediti - Compensazione volontaria - Possibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'inesecuzione o l'incompleta esecuzione del giudicato tributario, sostenendo che la mera validazione del rimborso, la disposizione interna di pagamento e gli altri atti contabili dell'Amministrazione non garantissero la disponibilità effettiva, completa e immediata delle somme. Ha inoltre contestato la possibilità di opporre, nel giudizio di ottemperanza, controcrediti o atti impeditivi del pagamento, quali compensazione legale o giudiziale, fermo amministrativo, sospensione ex art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 e pignoramento presso terzi.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che le spese di lite costituiscano autonome obbligazioni esecutive e che, per legge, non possano essere subordinate a garanzia. Gli atti interni di disposizione del rimborso non sono stati considerati sufficienti a dimostrare l'adempimento, poiché non assicurano l'effettiva disponibilità delle somme. Gli atti impeditivi fondati su compensazione legale o giudiziale, fermo amministrativo, sospensione del pagamento o pignoramento presso terzi sono stati ritenuti incompatibili con il giudizio di ottemperanza, in quanto richiederebbero accertamenti di merito estranei alla cognizione sommaria del giudice. È stata ammessa esclusivamente la compensazione volontaria, purché formalizzata direttamente tra le parti fuori dal processo, allegata alla relazione del giudice delegato o del commissario ad acta e acquisita al fascicolo per documentare l'avvenuto adempimento.
Norme richiamate
Art. 69, comma 1, d.lgs. 546/1992
Le spese di lite sono autonome fattispecie di esecuzione e non sono subordinabili a garanzia per espressa disposizione di legge.
Le spese processuali riconosciute dal giudicato devono essere pagate autonomamente e immediatamente; l'Amministrazione non può subordinare il relativo pagamento alla prestazione di garanzie.
Art. 69, ultimo comma, r.d. 2440/1923
Il fermo amministrativo è un atto impeditivo del pagamento, ma non può essere utilizzato nel giudizio di ottemperanza quando la sua applicazione richiederebbe valutazioni di merito incompatibili con la cognizione sommaria del giudice.
Art. 48-bis, comma 1, d.P.R. 602/1973
La sospensione del pagamento prevista per le verifiche sui debiti del beneficiario non è opponibile, in quanto atto impeditivo che presupporrebbe accertamenti estranei al giudizio di ottemperanza.
Il pignoramento presso terzi non può essere valorizzato per impedire l'adempimento nel giudizio di ottemperanza, poiché introduce questioni di merito incompatibili con tale procedimento.
Disciplina della compensazione legale e giudiziale
La compensazione legale o giudiziale non è normalmente opponibile nel giudizio di ottemperanza, poiché richiede l'accertamento dei presupposti dei controcrediti. È invece possibile una compensazione volontaria concordata direttamente tra le parti e adeguatamente documentata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza l'Amministrazione deve dimostrare il pagamento effettivo e la concreta disponibilità delle somme al creditore; i meri atti interni di contabilità o autorizzazione non equivalgono all'adempimento.
- Le spese di lite riconosciute dal giudicato costituiscono un'obbligazione autonoma e non possono essere subordinate alla prestazione di garanzie.
- Il giudice dell'ottemperanza non è normalmente la sede per accertare l'esistenza, l'ammontare o l'opponibilità di controcrediti dell'Amministrazione: tali questioni richiedono un autonomo accertamento di merito.
- Gli strumenti amministrativi o esecutivi diretti a sospendere o impedire il pagamento non possono essere usati per eludere l'esecuzione del giudicato quando la loro applicazione richieda valutazioni incompatibili con la cognizione sommaria dell'ottemperanza.
- Una compensazione è ammissibile se volontaria, concordata direttamente tra creditore e Amministrazione e formalizzata documentalmente; deve risultare dagli atti del procedimento di ottemperanza per poter provare l'avvenuto adempimento.
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