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Sentenza

Sentenza n. 11072/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della delibera n. 31085 della AGCM del 20.2.2024, con cui è stato disposto che “la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 20.178.636 euro (…), e che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in solido alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita degli imballaggi in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 11.530.649 euro”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202405526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCM n. 31085 del 20 febbraio 2024, recante la rideterminazione di sanzioni amministrative pecuniarie per intese nei mercati dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la rideterminazione delle sanzioni disposta dall’AGCM in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2906/2023. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 15 e 31 della legge n. 287/1990, anche in relazione all’art. 11 della legge n. 689/1981, il difetto di motivazione, la violazione del diritto di difesa e dei principi di proporzionalità, contestando che l’Autorità avesse qualificato indistintamente come “pieno” il coinvolgimento di tutte le società non beneficiarie della riduzione prevista dal punto 34 delle Linee guida sulle sanzioni, senza considerare le specificità delle condotte e dei ruoli individuali. Con il secondo motivo hanno lamentato illogicità, ingiustizia manifesta, sproporzione e difetto di motivazione per la mancata valutazione dell’assenza di evidenze sugli effetti delle intese, assumendo che tale profilo fosse compreso nell’accoglimento disposto dal Consiglio di Stato. Con il terzo motivo hanno contestato la qualificazione come “pieno” del coinvolgimento del gruppo nell’intesa relativa ai fogli, evidenziando la diversa posizione delle singole società e il fatto che alcune partecipazioni fossero riferibili a periodi anteriori all’ingresso delle imprese nel gruppo. Con il quarto motivo hanno dedotto, in relazione all’intesa sugli imballaggi, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e sproporzione, sostenendo che la partecipazione fosse durata 5,92 anni su 11,56 e che la partecipazione alle riunioni fosse sporadica o assente. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso per ottemperanza delle società, riconoscendo un’ulteriore riduzione del 5% per il programma di compliance antitrust; successivamente, con sentenza n. 557/2026, ha stabilito che tale riduzione dovesse essere calcolata sulla base della sanzione originaria. L’AGCM ha quindi adottato il provvedimento del 10 febbraio 2026, rideterminando ulteriormente le sanzioni. Le ricorrenti non hanno impugnato tale ultimo provvedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di annullamento. La sopravvenienza decisiva è costituita dalla deliberazione AGCM del 10 febbraio 2026, adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 557/2026, che ha rideterminato nuovamente le sanzioni applicando l’ulteriore riduzione del 5% sulla base indicata dal giudice dell’ottemperanza. La mancata impugnazione di tale ultima deliberazione è stata interpretata come acquiescenza: secondo il TAR, essa esprimeva una volontà chiara e non equivoca di accettare il nuovo assetto sanzionatorio, ormai puntualmente conformato alle statuizioni del Consiglio di Stato e privo di ulteriori margini tecnico-discrezionali. L’inoppugnazione del provvedimento sopravvenuto ha quindi cristallizzato l’assetto degli interessi e reso priva di utilità la decisione sulla precedente delibera n. 31085 del 20 febbraio 2024. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 l. 287/1990

    La disposizione costituisce il riferimento legale per la determinazione delle sanzioni antitrust e per la loro graduazione secondo la gravità e le caratteristiche della condotta.

  • art. 31 l. 287/1990

    Richiamato quale base normativa della disciplina sanzionatoria applicata dall’AGCM.

  • art. 11 l. 689/1981

    Richiamato quale parametro per la valutazione e la graduazione della sanzione amministrativa.

  • Linee guida AGCM 22 ottobre 2014, n. 25152

    L’importo base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione.

    Le Linee guida individuano i criteri di quantificazione della sanzione, imponendo di considerare gravità, durata e specificità del coinvolgimento delle singole imprese.

  • art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Consiglio di Stato lo ha richiamato quale base della giurisdizione di merito esercitata nella rideterminazione della sanzione.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato per il giudizio di ottemperanza proposto contro la rideterminazione delle sanzioni.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l’applicazione, nel processo amministrativo, della sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c.

  • art. 295 c.p.c.

    Applicato per sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della controversia relativa alla nullità e all’ottemperanza.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce o ridetermina integralmente l’assetto disposto dall’atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione originaria, quando il ricorrente non dimostri un’utilità concreta derivante dall’annullamento dell’atto precedente.
  • La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto può integrare acquiescenza quando, alla luce del contenuto dell’atto e dell’evoluzione del procedimento, manifesti in modo chiaro, libero e non equivoco l’accettazione dei suoi effetti e sia incompatibile con la volontà di contestare l’assetto sostanziale ormai stabilizzato.
  • L’acquiescenza è un istituto processuale che comporta rinuncia alla tutela giurisdizionale rispetto a un provvedimento amministrativo, desumibile anche da comportamenti processuali incompatibili con la prosecuzione dell’impugnazione dell’atto precedente.
  • Quando il giudice dell’ottemperanza fornisce criteri puntuali e automatici per la rideterminazione di una sanzione e l’amministrazione li applica con un nuovo provvedimento non impugnato, l’interesse a ottenere l’annullamento di una precedente rideterminazione può venire meno per cristallizzazione dell’assetto degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

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