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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30305/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Castaldo era stato condannato per non avere trasmesso i dati di una ospite (Shesi Lije, cittadina albanese) all'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore dall'arrivo, violando l'art. 109 in relazione all'art. 17 TULPS. Il ricorrente ha denunciato carenza di prove e mancata motivazione in ordine alla durata della permanenza dell'ospite (non provato che fossero trascorse più di 24 ore), ha chiesto alternativamente l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha contestato la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo insufficiente la motivazione circa il decorso del termine di 24 ore: gli atti non dimostravano con certezza che l'ospite fosse presente da oltre 24 ore e la annotazione di servizio acquisita non era stata descritta nei contenuti. Perciò la sentenza di condanna è stata annullata e il processo è stato rinviato al Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica, perché venga riesaminata la responsabilità anche con riguardo al profilo cronologico della comunicazione dei dati. Gli altri motivi (art. 131-bis e attenuanti) sono stati assorbiti e nella sostanza non esaminati per essere consequenziali al primo.

Norme richiamate

  • art. 109 in relazione all'art. 17 TULPS

    La violazione contestata riguarda l'obbligo del gestore della struttura ricettiva di trasmettere le generalità dell'ospite all'autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall'arrivo. La Corte ha ritenuto che, per affermare la responsabilità penale, il giudice deve motivare in modo certo il superamento del termine delle 24 ore: la mera registrazione o la copia del passaporto, senza specifica dimostrazione del decorso del termine e dell'omessa trasmissione, non sono sufficienti a sorreggere una condanna

  • art. 131-bis cod. pen.

    La difesa aveva chiesto, in subordine, l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; la Corte ha rilevato l'assenza di motivazione rispetto a tale istanza, ma ha ritenuto la questione assorbita dall'annullamento per vizio istruttorio/di motivazione sul punto preliminare (il decorso delle 24 ore), rimandando quindi ogni valutazione sostanziale al nuovo giudizio

Massime di principio

  • In casi di mancata comunicazione delle generalità degli ospiti, la pubblica accusa deve provare non solo la mancata trasmissione, ma anche che sia decorso il termine di legge (24 ore) entro il quale la trasmissione era obbligatoria; senza prova temporale certa la responsabilità penale non può essere affermata
  • La semplice annotazione della presenza dell'ospite o la copia del documento negli atti della struttura non sostituiscono la prova che la trasmissione non sia avvenuta dopo il termine previsto; il giudice deve descrivere e valutare il contenuto probatorio degli atti che fondano l'accusa
  • Se la difesa propone in via subordinata cause di non punibilità o attenuanti, il giudice deve esprimersi su tali richieste o, se non lo fa, la mancata motivazione può essere rilevante in sede di impugnazione; tuttavia, questioni subordinate possono risultare assorbite se il vizio preliminare determina l'annullamento
  • In caso di annullamento per carenza di motivazione sul punto centrale, il rinvio a diverso giudice impone che nel nuovo giudizio si esamini puntualmente il profilo cronologico e probatorio relativo all'adempimento/omissione dell'obbligo di comunicazione

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