Cassazione Civile, Ordinanza n. 30097/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto a percepire le differenze tra l’indennità di posizione effettivamente corrisposta e quella rideterminata con decurtazione disposta da un decreto sindacale. La corte territoriale aveva ritenuto illegittima la riduzione perché non preceduta da previa concertazione sindacale e non giustificabile con i carichi di lavoro, la ridotta dimensione dell’ente e la situazione economico-finanziaria. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., sostenendo che fosse una mera riproposizione delle difese di primo grado; con il secondo ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ultrapetizione, assumendo che la corte d’appello avesse accolto la domanda su una ratio non dedotta dal lavoratore; con il terzo e il quarto, collegati, ha contestato l’interpretazione del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, sostenendo che nei comuni privi di dirigenza e di piccole dimensioni la concertazione non fosse necessaria per il singolo provvedimento di quantificazione della posizione e che la riduzione fosse legittima in ragione dei vincoli di bilancio e della struttura organizzativa dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo l’appello specifico e quindi ammissibile, e ha invece accolto il terzo e il quarto motivo. Ha affermato che la disciplina collettiva va letta complessivamente: per i comuni di minori dimensioni demografiche, privi di posizioni dirigenziali, la retribuzione di posizione e risultato dei responsabili degli uffici e dei servizi è finanziata a carico del bilancio dell’ente e non attraverso il fondo previsto per gli altri enti; pertanto, in presenza di una situazione deficitaria, la riduzione dell’indennità di posizione è giustificabile, purché restino rispettati i limiti minimi contrattuali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La specificità dei motivi di appello richiede che alle ragioni della sentenza impugnata siano contrapposte censure idonee a incrinarne il fondamento logico-giuridico; è sufficiente anche la riproposizione di argomenti di primo grado se comporta una critica specifica della decisione impugnata.
Il giudice d'appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide restando nell'ambito del petitum e della causa petendi, anche valorizzando una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa qualificazione giuridica.
I motivi sono stati scrutinati nei profili di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha accolto quelli relativi alla corretta interpretazione della disciplina collettiva.
art. 4 CCNL 1998-2001 comparto Regioni-Autonomie locali
La contrattazione decentrata riguarda i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie nel rispetto della disciplina del contratto collettivo.
art. 10 CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni-Autonomie locali
La retribuzione di posizione è graduata dall’ente in rapporto alle posizioni organizzative previamente individuate; il suo importo varia entro limiti minimi e massimi e la retribuzione di risultato è parametrata alla posizione attribuita.
art. 11 CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni-Autonomie locali
Per i comuni privi di posizioni dirigenziali e di minori dimensioni demografiche la disciplina delle posizioni organizzative si applica ai responsabili degli uffici e dei servizi e gli oneri sono posti a carico del bilancio dell’ente; nei comuni piccoli non si forma il fondo di cui all’art. 10.
art. 16 CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni-Autonomie locali
La concertazione riguarda i criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e la graduazione delle funzioni, ma tale disposizione va letta in coordinamento con l’art. 11 e non si applica ai comuni di piccole dimensioni per la parte incompatibile con il diverso regime finanziario.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base della disciplina contrattuale collettiva del comparto pubblico, applicando il principio iura novit curia.
È richiamato dal ricorrente come fonte dei poteri gestionali del sindaco nei comuni privi di dirigenza, ma la decisione si fonda principalmente sul CCNL applicabile.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non è necessaria una forma sacramentale: è sufficiente che l’atto contenga una critica specifica alla decisione di primo grado e consenta di individuare con certezza le censure proposte.
- Il giudice d’appello non incorre in ultrapetizione se decide la controversia entro i limiti di petitum e causa petendi, anche quando valorizzi una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa base normativa rispetto a quella prospettata dalle parti.
- Nella disciplina delle posizioni organizzative negli enti locali, il contratto collettivo va interpretato in modo sistematico, coordinando le disposizioni sulla graduazione dell’indennità con quelle speciali applicabili ai comuni privi di dirigenza e di minori dimensioni.
- Nei comuni di piccole dimensioni, privi di posizioni dirigenziali, la retribuzione di posizione dei responsabili degli uffici e dei servizi è finanziata a carico del bilancio dell’ente; una riduzione può essere legittima se giustificata dalla situazione economico-finanziaria, purché restino salvi i limiti minimi contrattuali.
- La concertazione sindacale prevista dal CCNL non può essere invocata in modo avulso dal regime speciale dei comuni minori, dovendo la disciplina essere letta in coerenza con il diverso assetto finanziario e organizzativo dell’ente.
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