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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15320 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego del condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, impugnato dalla società perché il pagamento di una rata successiva alla prima non era stato eseguito tempestivamente, per asserite cause straordinarie. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato l'annullamento del diniego. L'Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) l'art. 9-bis richiede il pagamento integrale e tempestivo, anche in caso di rateizzazione; (2) la società avrebbe dedotto solo in appello l'errore scusabile, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; (3) la decadenza per mancato pagamento nei termini opera automaticamente e non consente di valutare la scusabilità del ritardo; (4) la sentenza sarebbe priva di motivazione sul fatto decisivo delle cause straordinarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendoli assorbenti, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo del dovuto, anche quando il pagamento è rateizzato; le generiche cause straordinarie addotte non giustificano il ritardo. Poiché era pacifico il mancato pagamento integrale entro il termine, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contro il diniego di condono. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza dopo la sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    La definizione prevista dall'art. 9-bis, si può ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge.

    Il condono per ritardati od omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali si perfeziona solo se il contribuente paga tutto quanto dovuto entro le scadenze previste, anche quando ha scelto la rateizzazione. Il mancato pagamento tempestivo comporta il diniego della definizione; le generiche cause straordinarie non rendono scusabile il ritardo.

  • Legge n. 289/2002, art. 16

    Per tale ragione non è estensibile al meccanismo de quo la disciplina prevista dall'art. 16 della stessa legge (cui la ricorrente allude), la quale attiene alla definizione delle liti fiscali pendenti.

    La disciplina dell'art. 16, relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti, non si applica al condono dell'art. 9-bis, che riguarda debiti tributari già definiti nel loro ammontare.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte non ha deciso la censura relativa all'art. 112 c.p.c., poiché il secondo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi primo e terzo.

Massime di principio

  • Quando una misura di definizione agevolata subordina il perfezionamento al pagamento integrale entro termini prestabiliti, il pagamento parziale o tardivo non basta a conservare il beneficio, anche se il debito è rateizzato.
  • Le ragioni addotte per il ritardo, se generiche, non superano la mancanza di un requisito legale necessario per perfezionare il condono.
  • Non si può estendere a una misura agevolativa la disciplina prevista per un istituto diverso solo perché entrambi sono contenuti nella stessa legge: occorre verificare oggetto e presupposti specifici della norma applicabile.

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