Cassazione Penale, Sentenza n. 31878/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Furia era stato condannato, con giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio) per aver detenuto mefedrone, MDMA e marijuana (5,22 g di mefedrone sulla persona; 0,80 g di mefedrone, 0,57 g di MDMA e quantitativo di marijuana nell'abitazione). La Corte territoriale gli aveva inflitto la pena di 4 mesi di reclusione (con sospensione condizionale) e 2.000 euro di multa, rifiutando il beneficio della non menzione nel certificato del casellario. Con ricorso per cassazione, difeso, Furia ha impugnato la decisione di negare il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p., censurando la motivazione della Corte d'appello come carente, illogica e contraddittoria; ha anche richiamato un procedimento concesso alla prova (art. 337 c.p.) in cui sarebbe emerso un comportamento rieducativo. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale, pur non avendo esplicitato alcuni riferimenti al comportamento in dibattimento (diritto al silenzio), fosse complessivamente congrua: la negazione della non menzione è stata fondata su elementi indicativi della mancata emenda e ravvedimento, tra i quali il comportamento durante le indagini (resistenza a perquisizioni e getto del cellulare in un canale, condotte ritenute idonee a ostacolare le investigazioni). Inoltre l'ammissione alla prova in altro procedimento non poteva da sola dimostrare il ravvedimento, non essendo noto il percorso rieducativo intrapreso né essendosi concluso il periodo di prova. La Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e ha confermato che la condotta contemporanea o successiva al reato può legittimamente motivare il diniego del beneficio. Perciò il ricorso non è stato accolto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5
Norma impiegata per la qualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; sulla base di tale articolo è stata pronunciata la condanna.
Disciplina della non menzione della condanna nei certificati del casellario; la Corte ha ritenuto che la non menzione possa essere negata quando gli elementi indicano mancata emenda, purché la valutazione rientri nel giudizio di merito e non si fondi esclusivamente sul diritto al silenzio.
Articolo richiamato per sottolineare che il giudice deve considerare tutte le circostanze personali e la condotta contemporanea e successiva al reato nella valutazione del ravvedimento e nella concessione di benefici; la Corte ha ritenuto legittimo tenere conto del comportamento durante le indagini.
Richiamato in relazione al procedimento nel quale l'imputato era stato ammesso alla prova; la Corte ha osservato che l'ammissione alla prova, se non conclusa e senza evidenza del percorso rieducativo, non prova di per sé il ravvedimento.
Giurisprudenza di legittimità (segnalate in motivazione)
Pregiudizi giurisprudenziali citati per affermare che la concessione della non menzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e che il diritto al silenzio non può automaticamente determinare la concessione del beneficio.
Massime di principio
- Il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p. dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito: non è automatico e richiede elementi concreti di emenda e ravvedimento.
- Il diritto al silenzio e la facoltà di difesa non possono essere usati come unico criterio per negare la non menzione; tuttavia, comportamenti attivi di ostacolo alle indagini (es. resistenza a perquisizioni, distruzione o occultamento di elementi) costituiscono elementi rilevanti e legittimi per ritenere la mancanza di ravvedimento.
- L'ammissione alla prova in altro procedimento non costituisce di per sé prova compiuta di rieducazione o ravvedimento se il periodo di prova non è concluso o non è documentato un percorso rieducativo effettivo.
- La valutazione sul punto è rimessa al giudice di merito sulla base degli elementi previsti dall'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità controlla che la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria, ma non sostituisce il giudizio discrezionale.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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