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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26261/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, ritenendo che il contribuente avesse svolto commercio on-line tramite un account eBay formalmente riferibile a una società terza, alla quale erano state emesse fatture, ma che l'ufficio assumeva essere stato utilizzato dalla persona fisica per le operazioni contestate. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento ritenendo non dimostrato il collegamento tra le vendite e il contribuente, anche perché l'account risultava in uso alla società titolare. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di fatti decisivi e sostenendo che la CTR non avesse considerato i numerosi indizi raccolti dall'ufficio per attribuire le operazioni al contribuente; in sostanza, ha chiesto una diversa valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, l'ufficio contestava in realtà la valutazione degli indizi e delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha richiamato il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alla sentenza impugnata, secondo cui non sono più deducibili vizi di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Poiché la ricorrente non aveva indicato un fatto storico specifico, ma solo una pluralità di elementi istruttori da rivalutare, la censura è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta confinato al rispetto del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta o apparente di motivazione integra nullità della sentenza; al di fuori di tali ipotesi il vizio motivazionale non è più deducibile come insufficienza o contraddittorietà.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha convertito il d.l. n. 83/2012, rendendo applicabile la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • Non è consentito prospettare come vizio motivazionale la mera critica alla valutazione delle prove o degli indizi compiuta dal giudice di merito, poiché tale apprezzamento appartiene alla sua discrezionalità.
  • Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico rilevante sia comunque stato considerato dal giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; fuori dalle ipotesi di motivazione mancante, apparente o meramente perplessa, non è ammessa la censura di insufficienza o contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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