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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26056/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La decisione di merito di condanna per falsità resa a pubblico ufficiale/violazione dell'art. 495 c.p. è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale. Il fatto contestato era la violazione dell'art. 495 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., con riferimento al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché sostanzialmente riproduttivo di quanto già dedotto in appello e già disatteso con motivazione puntuale, senza reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo indeducibile, perché l'istanza sulle attenuanti generiche in appello era generica e non confrontata con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, in particolare il particolare disvalore del fatto e l'intensa colpevolezza dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione; la Corte non entra nel merito, ritenendo il motivo di ricorso generico e non confrontato con la motivazione di merito sulla sussistenza degli elementi del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono deducibili in cassazione quando il motivo d'appello è generico e non si confronta con gli elementi sfavorevoli valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve misurarsi con i parametri legali; nel caso concreto la censura sulla pena è stata ritenuta indeducibile per genericità del motivo di appello e mancato confronto con il disvalore del fatto e la colpevolezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica: non basta reiterare contestazioni generiche già disattese dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena sono non deducibili quando il motivo di appello era generico e non considerava tutti gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
  • La valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla misura della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, in modo non manifestamente illogico, degli elementi sfavorevoli rilevanti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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