Cassazione Penale, Ordinanza n. 14256/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per minacce. I motivi del ricorso riguardavano, da un lato, la contestazione della configurabilità del reato di cui all'art. 612 c.p., sostenendo l'assenza di una reale valenza intimidatoria delle frasi attribuitegli; dall'altro, la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, oltre a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'assenza di minaccia e sulla pena non fossero deducibili in sede di legittimità perché volte a sollecitare una nuova valutazione delle prove e perché meramente riproduttive di censure già vagliate dalla Corte di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Norme richiamate
È il reato contestato; la Corte ne conferma la configurabilità in presenza di frasi che, nel contesto concreto, abbiano sicura e oggettiva valenza minatoria, anche grave.
È la base per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La censura sulla insussistenza del delitto di minaccia è inammissibile quando si limita a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulla valenza intimidatoria delle frasi, se tale apprezzamento è sorretto da motivazione logica e coerente con il contesto concreto.
- La valutazione della minaccia deve essere compiuta tenendo conto non solo del tenore letterale delle espressioni, ma anche del contesto complessivo, della percezione della persona offesa e della concreta capacità intimidatoria delle parole pronunciate.
- La contestazione sulla pena è inammissibile se mira soltanto a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, specie quando la determinazione sanzionatoria sia stata giustificata valorizzando elementi come precedenti penali e personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che ricorrano ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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