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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11869/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la sentenza di condanna confermata dal Tribunale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua condanna per lesioni personali e minaccia. Nel ricorso per cassazione deduceva esclusivamente vizi di motivazione della decisione di merito. La Corte ha rilevato che tali censure non sono proponibili in sede di legittimità avverso le sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro sentenze del Giudice di pace, poiché il ricorso è ammesso soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p., e non per il vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)

    Per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il sindacato di legittimità è limitato ai soli motivi espressamente previsti, con esclusione delle censure sul vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

    Costituiscono gli unici motivi di ricorso consentiti nel caso di sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, delimita il ricorso per cassazione ai soli motivi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    È richiamato quale fonte normativa che, dal 6 marzo 2018, ha introdotto l'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 39-bis d.lgs. 274/2000.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze del Tribunale che decidono l'appello contro decisioni del Giudice di pace, il ricorso per cassazione non può investire il merito della motivazione, ma solo i motivi tassativamente ammessi dalla legge.
  • Le doglianze formalmente qualificate come altro motivo di ricorso, ma sostanzialmente dirette a contestare la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili quando eccedono i limiti oggettivi del sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto fuori dai limiti consentiti per legge, la conseguenza è l'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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