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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35505/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria il 19 febbraio 2025 per violenza sessuale aggravata, rideterminando la pena in due anni e due mesi di reclusione. Con il primo motivo ha denunciato vizi della motivazione sul giudizio di colpevolezza, invocando contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa, modalità suggestive di assunzione e travisamento delle dichiarazioni testimoniali. Con il secondo ha sostenuto che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come violenza sessuale tentata. Con il terzo ha contestato il mancato riconoscimento della diminuente della minore gravità nella massima estensione. Con il quarto ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale per il diniego di accesso alla giustizia riparativa, sostenendo che la natura del reato non può determinare un’esclusione automatica. Con il quinto ha contestato la decisione sulle statuizioni civili, sostenendo che, non essendovi elementi certi per liquidare il danno, avrebbe dovuto essere pronunciata condanna generica con rimessione della quantificazione al giudice civile. In una memoria del 7 luglio 2026 la difesa ha inoltre contestato l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e insistito per l’accoglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, ed è generico rispetto alla motivazione conforme dei giudici di merito, che avevano fondato la responsabilità su un quadro indiziario convergente, incluse le testimonianze di persone che videro la vittima in lacrime e con la camicia strappata subito dopo l’aggressione. Il secondo motivo riproponeva la doglianza d’appello già motivatamente disattesa; la Corte richiama il principio secondo cui il toccamento di zone erogene, anche per brevi istanti, integra il reato consumato. Il terzo motivo è inammissibile: la sentenza d’appello aveva applicato il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e operato riduzioni precise, prossime al minimo edittale, mentre la massima riduzione della diminuente non era stata specificamente richiesta in appello. Il quarto motivo è inammissibile: la richiesta di accesso alla giustizia riparativa era generica e il ricorrente non aveva allegato elementi concreti sull’utilità del programma né confutato adeguatamente il rischio di vittimizzazione secondaria valutato in appello alla luce dell’età della vittima, del tempo trascorso, dell’occasionalità dei contatti e della distanza geografica. La Corte ha ribadito che l’accesso non è escluso automaticamente dalla natura o gravità del reato, ma richiede una valutazione concreta e complessiva, senza automatismi, e che il ricorso contro il diniego deve indicare specificamente l’utilità perseguita. Il quinto motivo è inammissibile: il danno non patrimoniale è liquidabile equitativamente e la provvisionale, per la sua natura delibativa e provvisoria, non è sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    la sentenza da conto di avere applicato l’articolo 69 cod. pen., operando le riduzioni in modo preciso e prossimo al minimo edittale

    Il giudizio di bilanciamento e le conseguenti riduzioni della pena, se motivati e collocati in prossimità del minimo edittale, non consentono di accogliere una doglianza generica sulla mancata applicazione della diminuente nella massima estensione, soprattutto quando tale richiesta non sia stata specificamente formulata in appello.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022

    Va quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, l’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, pur non prevedendo espressamente esclusioni in ragione della natura del reato, deve essere letto in coordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima di reati di genere e in particolare con l’art. 48 della «Convenzione di Istanbul», che vieta la mediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere.

    L’accesso ai programmi di giustizia riparativa non può essere escluso automaticamente in ragione della natura o gravità del reato, ma la disciplina va applicata coordinandola con la tutela della vittima e con il divieto di mediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere.

  • art. 48 della Convenzione di Istanbul

    Va quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, l’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, pur non prevedendo espressamente esclusioni in ragione della natura del reato, deve essere letto in coordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima di reati di genere e in particolare con l’art. 48 della «Convenzione di Istanbul», che vieta la mediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere.

    Nei casi di violenza di genere è vietato imporre automaticamente il ricorso alla mediazione o ad altre procedure alternative; il giudice deve quindi evitare automatismi e valutare le condizioni concrete e la tutela della vittima.

  • art. 129-bis, comma 3, c.p.p.

    Pertanto, il giudizio sull'utilità dell'avvio del programma previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede una valutazione complessiva da parte del giudice degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell'effettiva disponibilità dell'autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l'altro, senza che sia consentito alcun automatismo.

    L’utilità del programma va valutata concretamente e nel complesso, considerando interessi, contesto relazionale, caratteristiche dei soggetti coinvolti, rischi di vittimizzazione secondaria o manipolazione e disponibilità dell’autore a un percorso di responsabilizzazione; non sono ammessi automatismi.

  • art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 ottobre 2022, n. 150

    il rifiuto della persona offesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini della valutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unico parametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare il diniego di accesso all'istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso alla mediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 ottobre 2022, n. 150

    Il rifiuto della persona offesa è un elemento della valutazione, ma non è da solo decisivo né per negare l’accesso né per rendere automatico il ricorso a una vittima aspecifica.

  • art. 539 c.p.p.

    Pacificamente, il danno non patrimoniale viene quantificato in via equitativa (Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo, Rv. 236262 – 01) e la relativa quantificazione, ove limitata, come nel caso di specie, ad una provvisionale, non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

    La liquidazione del danno non patrimoniale può essere equitativa; la provvisionale è una statuizione provvisoria e delibativa, non destinata al giudicato e, per tale natura, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o di singoli frammenti di prova. In presenza di una doppia conforme, la motivazione dei giudici di merito va considerata congiuntamente ai fini del vaglio di ammissibilità.
  • La doglianza che ripropone in modo generico questioni già disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, è inammissibile; l’inammissibilità originaria del motivo generico non è sanata dalla mancata pronuncia espressa del giudice d’appello.
  • Il toccamento di zone erogene integra la violenza sessuale consumata anche quando duri per un breve istante, secondo il principio richiamato dalla Corte per respingere la richiesta di qualificazione del fatto come tentato.
  • La disciplina della giustizia riparativa non consente di escludere l’accesso automaticamente in ragione della natura o gravità del reato. Nei casi di violenza di genere, tuttavia, l’accesso va valutato alla luce della tutela della vittima e del divieto di mediazione obbligatoria o automatica, considerando concretamente il contesto relazionale e i rischi di vittimizzazione secondaria o manipolazione.
  • Chi chiede l’accesso a un programma di giustizia riparativa deve allegare specifici elementi fattuali che consentano al giudice di valutarne l’utilità rispetto alle questioni derivanti dal reato. In cassazione, chi impugna il diniego deve indicare specificamente l’interesse e l’utilità concreta perseguita; la mera contestazione del diniego non basta.
  • Il rifiuto della persona offesa di partecipare al programma è rilevante, ma non costituisce da solo né motivo sufficiente per negare l’accesso né presupposto per disporre automaticamente un percorso con vittima aspecifica.
  • La provvisionale sul danno non patrimoniale ha natura provvisoria e delibativa; la sua determinazione equitativa non è sindacabile in cassazione, essendo destinata a essere assorbita dalla successiva liquidazione integrale del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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