Cassazione Penale, Sentenza n. 14692/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bellini impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dopo la condanna per strage. I motivi di ricorso dedotti: 1) violazione eccessiva degli artt. 270 e 271 c.p.p. per presunta inutilizzabilità delle intercettazioni disposte da Procure distrettuali diverse (Firenze/Caltanissetta) rispetto al procedimento di Bologna; 2) incompetenza funzionale e territoriale della Corte d'assise di appello di Bologna (art. 279 c.p.p.) e mancanza dell'interrogatorio di garanzia; 3) vizio di motivazione e questione di legittimità costituzionale sul combinato artt. 279 e 294 c.p.p.; 4) omissione di valutazione di precedenti e provvedimenti favorevoli (sentenza di condanna della Corte d'assise, ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Roma, nota del vescovo di Palestrina) circa la personalità e i legami del ricorrente; 5) contestazione dell'esistenza del pericolo di fuga e della reiterazione della condotta, con puntualizzazione sui periodi di latitanza e sui rapporti esteri/italiani.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondate le argomentazioni del Tribunale del riesame secondo cui: le intercettazioni provenienti da altri procedimenti possono essere utilizzate ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (non incidendo sulle regole probatorie delle indagini preliminari); la Corte di appello, dopo la condanna, è tenuta a considerare anche elementi sopravvenuti ai fini della misura cautelare (art. 275 c.p.p. e comma 1-bis); la censura sulla competenza funzionale/territoriale è generica e non coglie il rilievo normativo che attribuisce al giudice della condanna la possibilità di adottare e/o confermare misure cautelari in ragione di elementi nuovi; la questione di legittimità costituzionale è infondata; le deduzioni difensive relative alla personalità del ricorrente e ai documenti prodotti non superano la valutazione del giudice sulla pericolosità e sul pericolo di fuga; alcune doglianze sono state ritenute generiche o inammissibili. La Cassazione ha quindi confermato il rigetto del ricorso e ha condannato Bellini al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 270
La Corte ha ritenuto che l'utilizzo dei risultati di intercettazioni svolte in altri procedimenti possa essere legittimo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, in quanto tale valutazione verte su una condizione di fatto indipendente dai limiti probatori delle indagini preliminari.
Codice di procedura penale, art. 275 (comma 1 e comma 1-bis)
Dopo la sentenza di condanna il giudice è vincolato a tenere conto del relativo accertamento ma deve anche valutare ogni elemento sopravvenuto; tali elementi possono giustificare l'adozione o la conferma di misure cautelari per pericolo di fuga o di reiterazione.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. b) e c)
La Corte ha richiamato tali disposizioni come base normativa per valutare il pericolo di fuga e la pericolosità concreta e attuale del ricorrente, ritenendo tali esigenze sussistenti nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 279
La censura sulla competenza funzionale/territoriale è stata ritenuta infondata alla luce del principio che il giudice della condanna può valutare elementi sopravvenuti e adottare o confermare misure cautelari ai sensi dell'art. 275; l'eventuale scelta della Procura di utilizzare atti di altra circoscrizione non sposta automaticamente la incompetenza.
Codice di procedura penale, art. 294
La questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 279 e 294 c.p.p. è stata rigettata poiché il ricorso confonde limiti e garanzie propri del giudizio di responsabilità con quelli relativi alla valutazione delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, artt. 266 e 271
Rilevanza richiamata rispetto ai presupposti e limiti delle intercettazioni; la Corte ha tuttavia ritenuto che tali limiti non ostino all'uso delle conversazioni per valutare esigenze cautelari sopravvenute.
Codice di procedura penale, art. 125 disp. att. e art. 546
Questioni sollevate circa l'interrogatorio di garanzia e le garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che l'assenza di un interrogatorio di garanzia non invalida l'adozione della misura quando la stessa venga adottata dopo la condanna e in presenza di elementi sopravvenuti valutabili dal giudice della condanna.
Riferimento ai reati contestati (concorso in strage, omicidio, aggravanti e finalità di terrorismo). La pronuncia di cassazione non statuisce sui profili di responsabilità penale ma si limita a verificare la legittimità della misura cautelare adottata dopo la condanna.
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in altri procedimenti possono essere utilizzate dal giudice cautelare per valutare esigenze di custodia, purché la loro utilizzazione sia finalizzata all'accertamento di una condizione di fatto rilevante per la misura e nel rispetto del diritto di difesa.
- Dopo una sentenza di condanna il giudice competente (secondo l'art. 275 c.p.p.) deve tener conto sia dell'accertamento giudiziale già effettuato sia di eventuali elementi sopravvenuti che possano giustificare la conferma o l'adozione di misure cautelari per pericolo di fuga o di reiterazione.
- Le eccezioni di incompetenza funzionale/territoriale non prevalgono automaticamente quando la Procura generale utilizza elementi provenienti da altre circoscrizioni: è necessario valutare la disciplina di devoluzione e il rapporto tra procedimento di condanna e nuovi elementi probatori.
- L'interrogatorio di garanzia non è in tutti i casi un requisito imprescindibile per la validità di una misura cautelare adottata dopo la condanna: la normativa e la giurisprudenza ammettono che il giudice rivaluti le esigenze cautelari anche sulla base di elementi sopravvenuti.
- Nel riesame è possibile confermare una misura per ragioni diverse da quelle originarie, purché non si applichi una misura più gravosa rispetto a quella già adottata senza il relativo esercizio di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
- Le doglianze di natura meramente valutativa (es. contestazione della valutazione del pericolo di fuga) sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità: la Suprema Corte verifica principalmente la correttezza dell'applicazione delle norme e la congruità della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14396/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14397/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14398/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →