Cassazione Penale, Sentenza n. 13012/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (omessa consegna/sottrazione/distruzione delle scritture contabili). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza probatoria e mancato accertamento del dolo specifico richiesto per l'ipotesi di sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 219, comma 3 legge fall. e per la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3 legge fall.); 3) eccessiva quantificazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo e aspecifico rispetto a censure già valutate e adeguatamente motivate dalla corte territoriale. La Cassazione ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella forma relativa alla sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture, in quanto il dolo specifico è stato logicamente dedotto dalla pluralità di elementi (assenza di bilanci, lunga omissione, mancata collaborazione con il curatore, mancato reperimento di poste attive, esposizioni debitorie rilevanti, licenziamenti massicci, vantaggio dei soci a discapito dei creditori, insorgenza temporale dell'insolvenza). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti e congrua la determinazione della pena (esercizio di discrezionalità del giudice del merito), non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La norma contempla due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/omessa tenuta (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione (richiede dolo generico). La Corte ha ritenuto applicabile la prima ipotesi e ha ammesso la prova del dolo specifico per deduzione logica dagli elementi probatori.
art. 216, comma 3 legge fallimentare (bancarotta preferenziale)
Richiamata dal ricorrente come possibile riqualificazione; la Corte ha valutato che non emergono elementi probatori concreti a supporto di pagamenti preferenziali, per cui la riqualificazione non era giustificata.
art. 219, comma 3 legge fallimentare (attenuante)
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'attenuante; la Corte ha ritenuto che la motivazione del diniego fosse adeguata in mancanza di elementi positivi concretamente idonei a sostenere la concessione.
art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)
La determinazione della pena è esercizio discrezionale del giudice del merito; la Cassazione sindaca solo l'adeguatezza della motivazione, non la scelta discrezionale se motivata.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La corte territoriale ha indicato i criteri ritenuti prevalenti (es. gravità, danno, comportamento dell'imputato) e la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)
Richiama i limiti nelle deduzioni in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e reiterativo rispetto alle censure già formulate.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. con L. 176/2020 (trattazione senza udienza)
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, con conclusioni scritte.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Dall'inammissibilità è derivata la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende, determinato in Euro 3.000 per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- L'assenza o la mancata consegna delle scritture contabili può integrare la forma di bancarotta documentale che richiede dolo specifico, quando tale omissione sia prolungata e accompagnata da elementi concreti (assenza di bilanci, mancata collaborazione, vantaggi per soci, perdite o esposizioni significative) che rendano plausibile l'intento fraudolento.
- Per ottenere la riqualificazione in bancarotta preferenziale o il riconoscimento di attenuanti è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici: mere congetture o ipotesi alternative non sono sufficienti.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con la motivazione di merito; ripetere argomentazioni già valutate senza criticità concrete conduce all'inammissibilità per reiterazione.
- La determinazione della pena è sindacabile solo nei limiti della corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la motivazione del giudice del merito è adeguata, la scelta discrezionale non viene rimossa in sede di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è illegittimo per mera assenza di elementi positivi a favore dell'imputato: occorrono fatti concreti e in senso positivo che giustifichino il riconoscimento.
- La collaborazione con il curatore e la disponibilità a reperire documentazione e beni utili alla ricostruzione patrimoniale sono elementi valutati favorevolmente; la loro assenza può rafforzare l'interpretazione di dolo.
- Quando si impugna una sentenza penale in Cassazione, è essenziale evitare censure generiche o meramente ricostruttive: bisogna indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e dimostrabili.
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