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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33744/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta, in executivis, di concessione della sospensione condizionale della pena (1 anno e 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa) fondata sull'abrogazione di uno dei reati alla base di una precedente condanna. Il ricorrente ha contestato la motivazione dell'ordinanza che negava il beneficio per una prognosi negativa risultante dai precedenti penali (uno dei quali abrogato, l'altro un unico delitto commesso venti anni prima con pena di 300 euro di multa pagata), sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4687/2005) e riconsiderare il giudizio prognostico alla luce dell'abrogazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'orientamento di Sez. U n. 4687/2005 (che consente, in certi casi, al giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio previa nuova valutazione prognostica su elementi sopravvenuti) si applica solo quando l'abrogazione del reato sia intervenuta dopo la decisione del giudice della cognizione che aveva negato la sospensione. Nel caso concreto il giudice della cognizione aveva negato il beneficio non per un ostacolo normativo derivante da condanne poi depenalizzate, ma per una prognosi negativa ricavata dai precedenti; il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il giudicato nel senso che quella prognosi negativa esprimeva la non meritevolezza del condannato e non poteva essere rivista in sede esecutiva. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di pronunciare revoca della condanna per intervenuta abolizione del reato (abolitio criminis). La sua applicazione può portare, in taluni casi, a provvedimenti conseguenti (anche rilevanti per la sospensione condizionale) ma è condizionata al momento in cui è intervenuta l'abrogazione rispetto alla decisione di cognizione.

  • art. 164, comma 1, cod. pen.

    Stabilisce la necessità di un favorevole giudizio prognostico sulla probabilità che il condannato si astenga dal commettere ulteriori reati per concedere la sospensione condizionale della pena.

  • Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005 (Catanzaro, Rv. 232610)

    “il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta 'abolitio criminis' ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei 'provvedimenti conseguenti' alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti”

    Principio che ammette, quando l'abrogazione sia successiva alla decisione di cognizione che aveva negato il beneficio, la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riesaminare la concessione della sospensione condizionale alla luce di elementi sopravvenuti e previa valutazione prognostica favorevole.

  • Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015 (Rv. 266872)

    “il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione”

    Ammette, a determinate condizioni, la revoca anche quando l'abrogazione è antecedente alla sentenza di cognizione, se il giudice ordinario non l'aveva rilevata; però tale possibilità è soggetta a condizioni specifiche.

  • Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005 (Rv. 232312)

    “ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati.”

    Giurisprudenza che consente al giudice di considerare anche precedenti per reati poi depenalizzati come elementi pertinenti e ostativi nel giudizio prognostico per la sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La possibilità per il giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale in executivis, a seguito di abrogazione di reati, dipende dal momento in cui l'abrogazione è intervenuta rispetto alla decisione di cognizione: il principio favorevole delle Sezioni Unite (Catanzaro, 2005) si applica soprattutto quando l'abrogazione è successiva alla decisione che aveva negato il beneficio.
  • Se il giudice della cognizione aveva negato la sospensione non per un ostacolo normativo ma per una prognosi negativa basata sui precedenti, il giudice dell'esecuzione non è tenuto a riformare quella valutazione semplicemente perché uno dei reati è stato abrogato: i precedenti, anche se relativi a reati depenalizzati, possono rimanere rilevanti ai fini del giudizio prognostico.
  • Per riuscire in una richiesta di sospensione condizionale in sede esecutiva dopo abrogazione, è utile dimostrare che la decisione originaria è stata motivata unicamente da un ostacolo normativo derivante dalle condanne ora abrogate (e non da una valutazione negativa della personalità/prognosi), oppure fornire elementi sopravvenuti chiari e nuovi che giustifichino un giudizio prognostico favorevole.
  • Il ricorso alla giurisprudenza delle Sezioni Unite è efficace solo se ricorrono le condizioni da essa precisate; in ogni caso il giudice dell'esecuzione mantiene un margine valutativo sul profilo prognostico e sulla interpretazione del giudicato.

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