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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20815/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato per più reati unificati dal vincolo della continuazione. Il primo motivo denunciava violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, secondo comma, c.p., sostenendo che gli aumenti non fossero stati commisurati correttamente. Il secondo motivo deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 597, comma 5, c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento d'ufficio della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., già richiesta con motivo aggiunto in appello e poi dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato, per ciascun reato satellite, gli aumenti di pena rispetto al reato più grave, individuato correttamente nella rapina aggravata dall'uso dell'arma. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, osservando che non vi era correlazione tra le censure svolte e la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva comunque motivato in modo congruo sul punto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Nel reato continuato, la pena complessiva deve essere determinata individuando il reato più grave e applicando aumenti distinti per ciascun reato satellite, con motivazione idonea a consentire il controllo sul rispetto del principio di proporzione e dei limiti legali.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    La censura di omessa applicazione d'ufficio di una circostanza attenuante è inammissibile se il motivo non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia una reale correlazione con le ragioni decisorie.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    La circostanza attenuante del risarcimento del danno è richiamata come oggetto del motivo aggiunto in appello, ma non risulta riconosciuta; la Cassazione non entra nel merito perché il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato continuato, il giudice deve motivare separatamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, in modo da rendere verificabile il rispetto del criterio di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La motivazione sugli aumenti di pena è sufficiente quando consenta di individuare il reato più grave, la pena base e gli incrementi relativi ai singoli fatti, senza trasformarsi in un cumulo materiale surrettizio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è privo di specificità, ossia quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spiega la reale erroneità della motivazione censurata.
  • La Cassazione non esamina nel merito censure formulate in modo generico o non correlato alle argomentazioni della decisione impugnata, anche se si invocano violazioni di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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