Sentenza del 29/09/2023 n. 27646 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società madre olandese chiese il rimborso delle ritenute operate dalla controllata italiana su dividendi per Euro 15.000.000. L'Agenzia delle Entrate contestò che la documentazione comprovante i presupposti dell'esenzione ex Direttiva Madre-Figlia (certificato dell'autorità fiscale estera) fosse stata rilasciata dopo la data di pagamento dei dividendi (certificato datato 25/03/2010 vs pagamento 14/12/2009), applicando la ritenuta prevista dal D.P.R. 600/1973. La controversia verteva su: 1) rilevanza processuale della mancata contestazione da parte dell'Amministrazione; 2) valore probatorio del certificato rilasciato oltre il termine; 3) se il requisito della "soggezione all'imposta" previsto dall'art.27-bis richieda l'effettivo pagamento delle imposte nello Stato di residenza nel periodo di riferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso ma ha accolto il terzo: ha statuuto che la tardiva acquisizione del certificato dell'autorità fiscale estera oltre il termine previsto non preclude il diritto della società madre a ottenere il rimborso della ritenuta qualora la certificazione sia idonea a dimostrare che la società madre fosse soggetta, in via generale, all'imposizione nello Stato di residenza al tempo del pagamento dei dividendi. Ha inoltre precisato che il requisito previsto dall'art.27-bis, lett. c) (soggezione a imposte sui redditi senza fruizione di regimi di esonero incompatibili) non implica la prova dell'effettivo pagamento delle imposte nel periodo di riferimento. La sentenza di merito è stata cassata e la causa decisa nel merito: accoglimento dell'originaria domanda di rimborso; condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Direttiva 90/435/CEE (Direttiva Madre-Figlia), art.2
Stabilisce il regime di esenzione tra società madri e controllate nell'UE; la Corte nazionale interpreta la normativa comunitaria come non richiedente, per il requisito della soggezione a imposta, la prova dell'effettivo pagamento nel periodo di riferimento.
D.P.R. 600/1973, art. 27-bis, commi 1, 2 e 3
art. 27-bis, c.1, c.2, c.3
Comma 1: elenca i requisiti per l'esenzione; lett. c) richiede la soggezione a imposte nel Paese di residenza. Comma 2: prevede che la società madre fornisca documentazione (certificato dell'autorità fiscale estera e dichiarazione) entro la data di pagamento degli utili. Comma 3: stabilisce il termine per l'acquisizione della documentazione a fini di responsabilità del sostituto d'imposta. La Corte ha interpretato che il termine tutela il sostituto d'imposta, ma la tardiva acquisizione non preclude il diritto al rimborso se la certificazione prova la situazione alla data di pagamento.
D.P.R. 600/1973, art. 27, comma 3-ter
Norma collegata che disciplina la modalità di applicazione delle ritenute; la Corte distingue l'ambito di responsabilità del sostituto d'imposta (obbligo di acquisizione entro il pagamento) dall'effettivo diritto della madre al rimborso se dimostra i presupposti.
Codice di procedura civile, art. 115 e art. 116
art. 115 (non contestazione), art. 116 (valutazione delle prove)
Art.115: il principio di non contestazione opera sul piano probatorio ma non impedisce all'Amministrazione, nel giudizio di rimborso, di sollevare difese sulla sussistenza dei presupposti; Art.116: il giudice di merito valuta le prove con prudente apprezzamento, salvo deroga normativa.
Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., comma 2
Consente alla Cassazione di decidere la causa nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; applicata per accogliere il rimborso richiesto.
Massime di principio
- La previsione di acquisire la certificazione dell'autorità fiscale estera entro la data di pagamento degli utili tutela primariamente il sostituto d'imposta; la sua mancata acquisizione nei termini non impedisce al beneficiario di chiedere e ottenere successivamente il rimborso, se la certificazione provi retrospettivamente i requisiti richiesti.
- Il requisito previsto dall'art.27-bis, lett. c) (soggezione a imposta nello Stato di residenza senza regimi di esonero incompatibili) va interpretato come soggezione di carattere generale alla tassazione e non come obbligo di dimostrare l'effettivo pagamento delle imposte nel periodo di riferimento.
- Per il sostituto d'imposta (società figlia) è prudente acquisire tutta la documentazione prescritta entro la data di pagamento per limitare la propria responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria; tuttavia il soggetto beneficiario può esercitare rimedio tramite istanza di rimborso se dimostra i presupposti.
- Nel giudizio di rimborso il contribuente ha la qualità di attore sostanziale e ha l'onere di allegare e provare i fatti a fondamento della domanda; le difese dell'Amministrazione sono libere e non soggette a preclusione come nelle ipotesi di contestazione formale di atti impositivi.
- La valutazione della prova documentale da parte del giudice tributario è soggetta al prudente apprezzamento di merito salvo che la legge attribuisca alla prova un regime speciale; le decisioni giurisprudenziali e i precedenti della Corte di Giustizia UE vanno considerati per l'interpretazione coerente della disciplina comunitaria.
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