Sentenza del 29/09/2023 n. 27612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di rimborso IRES per quota IRAP deducibile relativo agli anni 2006 e 2007 (agevolazione prevista dal D.L. 29/11/2008, n.185 art.6 convertito), contestando: 1) motivazione insufficiente della sentenza d'appello; 2) l'utilizzo di un D.M. (26/2/1992) ritenuto privo di efficacia normativa; 3) la valutazione che la mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione equivalga a rinuncia implicita al credito. Hanno chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso per il credito esposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto: 1) dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da A.A. nella sola qualità di ex liquidatore (cancellazione della società precedente la notifica del diniego) e, per tale profilo, cassazione senza rinvio e compensazione delle spese tra A.A. e Amministrazione; 2) accoglimento parziale del ricorso dei contribuenti, limitatamente al terzo motivo (violazione D.L. 29/11/2008 art.6 e art.2697 c.c.), ritenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che la mancata esposizione del credito nel bilancio finale comportasse automaticamente una rinuncia implicita al credito senza accertare se il credito fosse certo e liquido; per questo motivo la sentenza impugnata è cassata nella parte relativa ai ricorrenti in qualità di ex soci e la causa è rimessa alla CTR del Piemonte per nuovo esame di fatto circa l'esistenza di una rinuncia implicita e per la determinazione delle spese relative a tale domanda.
Norme richiamate
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6
Norma base che ha autorizzato il rimborso IRES per quota IRAP deducibile; la Corte ha ritenuto che la domanda sia stata presentata tempestivamente ai sensi di tale disposizione e che la valutazione della sua ammissibilità richieda accertamenti sulla certezza e liquidità del credito
Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2
conversione D.L. n.185/2008
Conferma l'efficacia normativa della disposizione che ha consentito la domanda di rimborso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
Richiamato in tema di motivazione e valutazione del gravame; i ricorrenti avevano invocato violazione procedurale della motivazione ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla motivazione della sentenza; la Corte ha valutato la struttura argomentativa della CTR come criticamente autonoma rispetto all'atto di appello
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
art. 360 c.p.c., comma 1, n.3,4,5
Fondamento delle doglianze in cassazione (vizi di motivazione, applicazione normativa e travisamento dei fatti); la Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava travisamento dei fatti (n.5) relativo all'onere probatorio
D.M. 26 febbraio 1992, art. 5
Norma secondaria che disciplina il rimborso IVA a società cancellate; la Corte ha ritenuto irrilevante per il caso oggetto del contendere (rimborsi IRES/IRAP) e ha dichiarato inammissibile il motivo che si fondava sulla perdita di efficacia del D.M.
D.L. 1 febbraio 1992, n. 47 e L. 24 marzo 1993, n. 75 art. 1, comma 2
D.L. n.47/1992; L. n.75/1993 art.1 comma2
Richiamate nella discussione circa la validità/efficacia del D.M. 1992; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva per il caso specifico
Codice civile, art. 2697
Regola sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse contestato an e quantum il credito e che la mancata esposizione nel bilancio non liberasse automaticamente i contribuenti dall'onere di provare la rinuncia implicita
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2009
Modalità telematiche della domanda di rimborso e suoi contenuti; la domanda era redatta in conformità a tale provvedimento, circostanza positiva per i ricorrenti
Massime di principio
- La cancellazione della società prima della notifica del provvedimento può rendere inammissibile la domanda del soggetto che agisce nella sola qualità di ex liquidatore: occorre verificare la legittimazione attiva concreta del proponente.
- La mancata indicazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non vale automaticamente come rinuncia implicita: per ritenere una rinuncia occorre accertare la volontà negoziale e la natura incerta o non liquida del credito.
- Se l'Amministrazione non contesta in modo puntuale l'an e il quantum del credito, la richiesta di rimborso deve essere valutata anche in relazione alla certezza e liquidità del credito come esposto in dichiarazione; l'onere della prova resta centrale e deve essere valutato caso per caso.
- Le norme secondarie e i riferimenti normativi relativi ai rimborsi (es. D.M. attuativi) vanno interpretati in relazione alla materia concreta (IVA vs IRES/IRAP): non sempre un richiamo a normativa secondaria può giustificare un diniego quando la fattispecie riguarda disposizioni successive o diverse.
- Le domande di rimborso soggette a termini ordinari di prescrizione seguono regole specifiche: la formazione del silenzio-rifiuto e i termini di prescrizione devono essere attentamente valutati nella determinazione della decadenza o della prescrizione del diritto.
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