Sentenza del 29/09/2023 n. 564 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Determinazione del tributo - preavviso di ipoteca - impugnazione - deduzione dei vizi degli atti presupposti - non è ricorso cumulativo - contributo unificato unico - correttezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; la ricorrente contestava anche vizi relativi agli atti presupposti quali la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e la prescrizione/decadenza del tributo, deducendo che tali vizi rendono illegittimo l'atto opposto (la comunicazione di preavviso di ipoteca). L'Ufficio sosteneva invece che il ricorso fosse cumulativo e che pertanto il contributo unificato dovesse essere corrisposto anche con riferimento alle cartelle presupposte.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che fosse stato impugnato un unico atto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e che le censure relative alla mancata notifica delle cartelle e alla prescrizione/decadenza costituiscano vizi riferibili all'impugnazione di tale atto e non l'impugnazione delle singole cartelle. Ne consegue che non si è in presenza di un ricorso cumulativo e il contributo unificato è dovuto unicamente in relazione al valore dell'atto effettivamente impugnato. Il ricorso è stato quindi accolto e le spese compensate. In precedenza la ricorrente aveva versato €120 relativi alla comunicazione preventiva; l'Ufficio aveva richiesto integrazione, richiesta respinta dal giudice.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002
"Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito"
Il contributo unificato nel processo tributario deve essere determinato e dichiarato in relazione a ciascun atto impugnato; se è impugnato un solo atto, il contributo è dovuto solo per quel singolo atto.
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nella disciplina del valore della lite per la determinazione del contributo unificato; il riferimento serve a precisare i criteri di quantificazione del valore della controversia in relazione agli atti impugnati.
Massime di principio
- La deduzione di vizi relativi ad atti presupposti (es. mancata notificazione di cartelle, prescrizione/decadenza) all'interno di un ricorso contro un atto successivo (es. comunicazione di preavviso di ipoteca) non trasforma automaticamente il ricorso in cumulativo: se l'oggetto dell'impugnazione è un unico atto, il contributo unificato va calcolato e corrisposto solo per quell'atto.
- I vizi della notificazione sono da considerarsi difetti dell'operazione di notifica o circostanze ostative all'efficacia dell'atto presupposto, non necessariamente come impugnazione autonoma dell'atto notificato; possono essere dedotti come motivo nell'impugnazione dell'atto successivo.
- L'onere probatorio circa la natura cumulativa del ricorso (ovvero che siano stati impugnati più atti distinti) grava sull'Amministrazione che sostiene tale carattere; è utile depositare in giudizio il testo integrale del ricorso originario per evitare contestazioni sulla portata dell'impugnativa.
- Per evitare contestazioni e richieste di integrazione del contributo unificato, è buona prassi indicare esplicitamente nel ricorso gli atti che si intendono impugnare e il valore della lite come previsto dall'art.14 D.P.R. 115/2002.
- Se il ricorso impugna espressamente più atti distinti, allora si configura un ricorso cumulativo e il contributo unificato deve essere corrisposto per ciascun atto impugnato; la distinzione va valutata in base all'oggetto formale dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 set 2023Sentenza del 29/09/2023 n. 133 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 29 set 2023Sentenza del 29/09/2023 n. 612 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 29 set 2023Sentenza del 29/09/2023 n. 959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 29 set 2023Sentenza del 29/09/2023 n. 27612 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 set 2023Sentenza del 29/09/2023 n. 27622 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 set 2023Sentenza del 29/09/2023 n. 27646 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →