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Sentenza

Sentenza del 29/09/2023 n. 27622 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

VPA, società tedesca senza stabile organizzazione in Italia, aveva acquistato il 100% delle quote di Voith Paper Srl (VPSO) attraverso un accordo fiduciario che lasciava la titolarità formale delle quote a VPZ ma attribuiva a VPA i diritti economici e amministrativi. VPSO trattenne il 27% di ritenuta sui dividendi distribuiti nel 2009; VPA chiese il rimborso totale ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 600/1973 (Direttiva Madre-Figlia) e, in via subordinata, il rimborso parziale in base all'aliquota ridotta dell'art. 27 comma 3 ter (1,375%) o in base all'art.10 della Convenzione Italia-Germania (10%). L'Agenzia negò il rimborso principale e tacque sulle subordinate. VPA impugnò e ottenne accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia ricorse in Cassazione sostenendo che la CTR non aveva adeguatamente valutato la prova della qualità di beneficiaria effettiva di VPA, che i dividendi erano stati di fatto trattenuti dalla cedente fiduciaria VPZ (solo imputazione contabile/cash pooling) e contestando la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole a VPA. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur concisa, rendeva comprensibile la ratio decidendi; ha condiviso la qualificazione di VPA quale beneficiaria effettiva dei dividendi sulla base dell'accordo fiduciario e della prassi amministrativa (Risoluzione 37/E/2006) che esclude che la mera intestazione fiduciaria impedisca il riconoscimento del beneficiario effettivo. Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi processuali (art. 348 ter c.p.c.). L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio in favore di VPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3

    D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3

    Norma sulla ritenuta alla fonte sui dividendi; contestata come base dell'originaria ritenuta del 27%. La Corte ha valutato la corretta applicabilità di misure alternative solo dopo aver accertato la qualità di beneficiario effettivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 bis

    D.P.R. n. 600/1973, art. 27 bis

    Disposizione che recepisce la Direttiva Madre-Figlia e consente il rimborso/neutralità delle ritenute se ricorrono i requisiti; la Corte ha ritenuto che VPA soddisfacesse i requisiti e fosse beneficiaria effettiva, legittimando il rimborso principale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3 ter

    D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3 ter

    Prevede aliquota ridotta (1,375%) per talune ipotesi; la VPA aveva formulato domanda subordinata anche ai sensi di questa disposizione, ma il giudizio si è risolto sul rimborso principale ai sensi dell'art. 27 bis.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Germania, art. 10

    Convenzione Italia-Germania, art. 10

    Disciplina del trattamento fiscale dei dividendi (aliquota convenzionale 10%); la richiesta basata su tale norma era subordinata e non decisiva alla luce dell'accoglimento del rimborso principale.

  • Art. 2697 c.c.

    Norma sul criterio della prova (onere della prova); discussa dall'Amministrazione per contestare la prova della qualità di beneficiario effettivo, ma la Corte ha ritenuto la documentazione prodotta sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 3 e n.4

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Parametri di impugnazione per la Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta mancanza di motivazione e alla falsa applicazione di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 348 ter c.p.c. (ora trasfuso)

    art. 348 ter c.p.c., comma 4

    Norma sui motivi inammissibili in presenza di doppia conforme; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per detta ragione.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37/E del 13 marzo 2006

    Prassi amministrativa che chiarisce che l'intestazione fiduciaria non esclude che, in presenza di un rapporto fiduciario, i beneficiari effettivi possano essere considerati destinatari dei regime fiscali agevolativi; la Corte ha fatto esplicito richiamo a tale documento per confermare la qualificazione di VPA.

Massime di principio

  • La mera intestazione formale delle partecipazioni a una fiduciaria non impedisce di riconoscere la qualifica di beneficiario effettivo se esistono accordi fiduciari che attribuiscono i diritti economici e amministrativi al beneficiario reale.
  • Per ottenere rimborsi di ritenute su dividendi ai sensi dell'art. 27 bis (direttiva madre-figlia) è determinante documentare la residenza fiscale, la titolarità continua della partecipazione e l'esistenza di diritti economici effettivi: accordi fiduciari, documentazione societaria e contabile sono elementi decisivi.
  • I sistemi di tesoreria di gruppo (cash pooling) o imputazioni contabili non escludono automaticamente che i dividendi siano stati effettivamente percepiti dal beneficiario effettivo; occorre valutare la sostanza economica e gli accordi interni.
  • La prassi amministrativa (es. Risoluzione 37/E/2006) può essere utilizzata in giudizio per interpretare il rapporto tra intestazione formale e beneficiario effettivo; seguendo tale prassi, la documentazione che dimostra il rapporto fiduciario può giustificare l'applicazione di regimi agevolativi.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la carenza di ampia motivazione in grado di rendere comprensibile la ratio decidendi può comunque essere superata se la sentenza rende percepibile l'iter logico-giuridico: non ogni motivazione sintetica è automaticamente viziosa.
  • L'onere della prova circa la qualità di beneficiario effettivo può essere assolto con documentazione contrattuale e contabile chiara; l'Amministrazione deve contestare con elementi concreti l'inefficacia probatoria, altrimenti il giudice può dar credito alla documentazione del contribuente.
  • Quando esistono più rimedi alternativi (direttiva, norme interne, convenzione), è opportuno formulare istanze in ordine di priorità; se quella principale viene accolta non è necessario decidere sulle subordinate.

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