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Sentenza

Sentenza del 29/09/2023 n. 959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sulla qualificazione della clausola dell'atto notarile come "ricognizione di debito" e, conseguentemente, sull'assoggettabilità dell'atto all'imposta proporzionale di registro dell'1% sul valore transattivamente determinato di € 90.000. Il contribuente sosteneva che la menzione del debito fosse funzionale al pagamento del prezzo e non una volontà ricognitiva autonoma; l'Ufficio sosteneva che vi fosse invece un espresso riconoscimento del debito da parte di CAIO, estinto mediante compensazione, con effetto modificativo della situazione giuridica obbligatoria preesistente e soggetto a imposta proporzionale.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile la ratio della sentenza delle Sezioni Unite n. 7682/2023: quando una dichiarazione (anche se denominata o inserita in un atto con altro oggetto) comporti un effetto modificativo di una situazione obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale, si applica l'imposta proporzionale dell'1% (art. 43, comma 1, lett. a, TUR) sul valore indicato nell'atto. Di conseguenza è stata ritenuta legittima l'operazione impositiva dell'Ufficio e la sentenza di primo grado è stata riformata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, Tariffa Parte Prima DPR 131/86

    Riferimento normativo utilizzato dall'Ufficio per la liquidazione dell'imposta di registro in funzione dell'atto dichiarativo; applicata per giustificare l'imposta proporzionale calcolata sull'importo indicato (1% su € 90.000).

  • art. 1, comma 1-bis, n. 4, Tariffa Parte Prima DPR 642/72

    Richiamata con riferimento alla liquidazione dell'imposta di bollo prevista (importo indicato nell'atto: € 45).

  • art. 43, comma 1, lett. a, TUR

    Norma che legittima l'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto dichiarativo quando dalla dichiarazione risulti un valore relativo a beni o diritti; interpretata nel senso che, se la dichiarazione modificativa ha rilevanza patrimoniale, si applica l'aliquota dell'1% sul valore indicato.

  • Cass. SS.UU. n. 7682/2023

    Giurisprudenza chiave: le Sezioni Unite hanno stabilito che, a prescindere dalla denominazione formale, se una dichiarazione produce un effetto modificativo di una situazione obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale, essa è soggetta all'imposta proporzionale (1%) sul valore dichiarato; principio applicato dal Collegio per ritenere la ricognizione di debito sussistente e tassabile.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza e dagli effetti giuridici dell'atto: se la dichiarazione altera la situazione obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale, va trattata come ricognizione soggetta a imposta proporzionale.
  • La mera indicazione di un debito in un atto non è automaticamente una ricognizione: va valutata la volontà specifica di riconoscimento e se l'enunciazione sia funzionale al pagamento del prezzo o costituisca autonomo riconoscimento.
  • In presenza di estinzione del debito mediante compensazione espressamente documentata nell'atto, è più probabile che si configuri un effetto modificativo soggetto a tassazione proporzionale.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale, occorre verificare l'orientamento più recente delle Sezioni Unite, che prevale e può determinare la riforma delle statuizioni di merito.
  • Per evitare il rischio di imposizione proporzionale, il privato deve documentare e formulare chiaramente l'operazione come elemento accessorio al prezzo (modalità di pagamento) e non come autonoma riconoscenza di debito, o fornire elementi probatori che escludano effetto modificativo patrimoniale.

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