Cassazione Civile, Ordinanza n. 19466/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato ha agito ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere dalla Regione il pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva svolta in un giudizio presupposto promosso da una società contro la Regione per asserita sperequazione nell’attribuzione di risorse pubbliche. Nel giudizio presupposto la domanda aveva ad oggetto un risarcimento molto elevato e il processo si era concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione in Cassazione. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di compenso ritenendo adeguato quanto già percepito, applicando i criteri tariffari e il valore effettivo della controversia. In Cassazione il professionista ha proposto cinque motivi: (1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per la mancata concessione di un termine per replicare alla comparsa depositata il giorno prima dell’udienza; (2) violazione dei criteri tariffari per la riduzione del compenso sotto i minimi senza parere del Consiglio dell’Ordine, per la determinazione del valore della causa e per il mancato accertamento del valore effettivo della controversia; (3) omessa motivazione sul valore economico attribuito alla causa; (4) omesso esame di fatti decisivi sulla qualità e quantità della prestazione e sull’interesse del cliente; (5) omessa motivazione sugli stessi criteri di valutazione della prestazione. La Regione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la controversia di valore indeterminabile e non di importo pari a 450 miliardi di lire.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la decisione senza concessione di termine non violasse il diritto di difesa, poiché la trattazione era orale e le questioni controverse erano essenzialmente di diritto; ha richiamato il principio per cui la garanzia del contraddittorio va concretamente salvaguardata, ma nel caso non era imposto dalla legge un termine di replica. Ha accolto soltanto il secondo motivo limitatamente alla censura relativa all’omissione del parere del Consiglio dell’Ordine, da recuperare in sede di rinvio, richiamando la giurisprudenza sul punto; ha invece rigettato gli ulteriori profili dello stesso motivo e il terzo motivo, perché tendevano a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, non implausibile. Ha poi rigettato il quarto e il quinto motivo, in quanto diretti a una rivalutazione del merito delle valutazioni svolte dal Tribunale sulla prestazione professionale. È stato rigettato anche il ricorso incidentale della Regione, poiché la valutazione del Tribunale sul valore della controversia non è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma sul rito sommario con cui è stata introdotta la domanda di pagamento del compenso professionale.
richiamato insieme alle garanzie del contraddittorio e del giusto processo.
evocato come conferma dell’esigenza di controllo concreto del rispetto del contraddittorio.
art. 111, comma 2 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.
art. 24, comma 2 Cost.
richiamato come fondamento del diritto di difesa e del contraddittorio.
richiamato per affermare che la trattazione della causa è, in via generale, orale.
utilizzato per affermare che le parti hanno diritto a un grado di merito per discutere pienamente le questioni controverse.
richiamato tra le norme tariffarie poste a base della doglianza sul compenso professionale.
art. 6, commi 1, 2, 4 d.m. 127/2004
richiamato per la determinazione del valore della controversia e della liquidazione del compenso; la Corte accoglie la censura limitatamente all’omissione del parere del Consiglio dell’Ordine.
art. 6, commi 5, 6 d.m. 127/2004
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al valore della controversia, ma la censura è stata respinta.
richiamato nel ricorso incidentale per la determinazione del valore della causa.
art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale.
richiamato insieme all’art. 13 per l’ulteriore contributo unificato.
Cass. SU 36596/2021
richiamata per distinguere il caso in cui la decisione è adottata senza termini legislativamente imposti per conclusionali e repliche, ipotesi diversa da quella esaminata.
Cass. 11232/2013
richiamata per il principio secondo cui, nella liquidazione del compenso professionale, va acquisito il parere del Consiglio dell’Ordine nei casi previsti.
Massime di principio
- Il diritto di difesa e il contraddittorio devono essere garantiti in concreto, ma la loro violazione non può essere affermata quando il giudice adotta una trattazione orale e non esiste una specifica previsione di legge che imponga la concessione di un termine di replica.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest’ultima sia sorretta da motivazione non implausibile e riguardi la ponderazione della qualità, quantità e utilità della prestazione professionale.
- Nella liquidazione del compenso dell’avvocato, l’omissione del parere del Consiglio dell’Ordine, ove richiesto dalla disciplina applicabile, integra un vizio rilevante e comporta cassazione della decisione sul punto con rinvio per il relativo recupero.
- La censura di omessa motivazione o di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile o infondata quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di merito.
- La determinazione del valore della controversia ai fini del compenso professionale deve seguire i criteri normativi applicabili; tuttavia, in cassazione non è possibile ottenere una diversa stima economica della causa se la valutazione di merito non presenta profili di manifesta illogicità.
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