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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35271/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e con esclusione della richiesta attenuante.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per indebito utilizzo di carte di credito. L'unico motivo deduceva la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte di cassazione rileva però che la censura era sostanzialmente una ripetizione pedissequa delle deduzioni già svolte in appello e già disattese, senza un confronto argomentato con la motivazione del giudice di merito. In particolare, il ricorso non si confrontava con il rilievo della Corte d'appello secondo cui il complesso della vicenda e la particolare scaltrezza dell'imputata ostavano al riconoscimento dell'attenuante; la Cassazione richiama anche un precedente secondo cui il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla valutazione della gravità del fatto e della particolare scaltrezza dell'imputata, quale ostacolo al riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 56 c.p.p.

  • art. 640 c.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve misurarsi con la concreta offensività del fatto e con gli elementi valorizzati dal giudice di merito per escluderla, non potendo risolversi in un'affermazione apodittica.
  • Il reato di indebito utilizzo di carte di credito è ritenuto incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché tutela anche l'interesse pubblico al corretto impiego del sistema elettronico di pagamento e presenta un disvalore non connotato da ridotta offensività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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