Cassazione Penale, Sentenza n. 41796/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17/04/2025 con unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. relativamente al trattamento sanzionatorio. La difesa lamentava che, essendo l'imputato infraventunenne per parte del periodo in contestazione, avrebbe dovuto essere riconosciuta la sospensione condizionale della pena (beneficio previsto dall'art. 163 c.p.) alla luce della sua età al momento dei fatti.
La decisione
Rigetto del ricorso; la Corte di Cassazione ha confermato che non sussistevano i presupposti per la sospensione condizionale della pena. Motivazioni principali: la pena definitiva risultava essere di 2 anni e 6 mesi di reclusione più multa la cui conversione (art. 135 c.p.) avrebbe fatto superare i limiti del comma 3 dell'art. 163 c.p.; inoltre, il reato di atti persecutori (art. 612-bis) è un reato abituale il cui momento consumativo va individuato nell'ultima condotta e, nel caso specifico, l'ultima condotta era avvenuta a settembre 2023, quando l'imputato era già maggiorenne oltre i 21 anni, rendendo inapplicabile il beneficio per quella fattispecie. La Corte ha inoltre rilevato che la facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 163 c.p. (di sospendere l'esecuzione quando la pena ragguagliata supera il limite) non era stata esercitata dai giudici di merito e non era specificamente dedotta nel ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile rigettata: nei giudizi camerali non partecipati la parte civile può ottenere le spese di grado solo se ha effettivamente e specificamente contribuito a confutare il motivo del ricorso, cosa qui non avvenuta. Infine è stata disposta l'oscurazione dei dati personali in caso di diffusione della decisione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di estorsione; applicata per affermare la responsabilità penale del ricorrente in relazione al capo A (consegna di somme sotto minaccia).
art. 612-bis cod. pen. (commi 1 e 2)
Norma sul reato di atti persecutori (stalking). La Corte ha richiamato la natura abituale del reato e ha ritenuto che il momento consumativo vada individuato nell'ultima condotta, elemento determinante per valutare l'età dell'autore al momento dell'ultima condotta e dunque l'eventuale applicabilità del beneficio per gli infraventunenni.
art. 81 cpv., 61 n. 5 cod. pen.
Norme richiamate nella rubricazione per spiegare il vincolo di continuazione e la valutazione delle circostanze congiunte tra i reati contestati.
Norma che impone il ragguaglio della pena pecuniaria alla pena detentiva ai fini del computo complessivo della sanzione; utilizzata per verificare se, una volta ragguagliata la multa, la pena complessiva superi i limiti ai fini dell'applicabilità della sospensione condizionale prevista dall'art. 163.
Prevede regole speciali per la sospensione condizionale della pena, con riferimento ai maggiorenni ma ancora giovani (infraventunenni). La Corte ha ricordato che l'ultimo periodo del comma 3 consente al giudice di sospendere l'esecuzione anche quando la pena ragguagliata supera il limite di due anni e sei mesi, ma si tratta di una facoltà non automatica che deve essere esercitata dal giudice di merito; nel caso di specie tale facoltà non è stata esercitata e non è stata adeguatamente dedotta nel ricorso.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). Costituivano la base formale del motivo unico proposto dal difensore dell'imputato.
Norme che disciplinano il rito camerale in Cassazione (camera di consiglio non partecipato). Applicate per motivare il principio secondo cui la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese di grado solo se ha svolto un'effettiva attività diretta a contrastare il ricorso nei modi e limiti consentiti.
Sez. U. n. 877 del 14/07/2022 ("Sacchettino") e Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004 ("Gallo")
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il principio secondo cui, nel procedimento in Cassazione svolto con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alle spese soltanto se ha effettivamente contribuito, nei limiti consentiti, a contrastare la pretesa dell'imputato; principio richiamato per rigettare la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile.
Norma sulla tutela dei dati personali: la Corte ha disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi i dati identificativi delle persone coinvolte.
Massime di principio
- Per reati abituali come gli atti persecutori (art. 612-bis) il momento consumativo si individua nell'ultima condotta: per verificare benefici connessi all'età (es. infraventunenni) bisogna accertare l'età dell'autore all'ultima condotta.
- Quando più reati sono uniti con vincolo di continuazione, occorre valutare separatamente l'eventuale applicabilità di benefici (es. sospensione condizionale) a ciascun reato o chiedere espressa valutazione separata; la mancata richiesta o genericità nel ricorso può comportare l'inammissibilità o il rigetto della doglianza.
- Il ragguaglio delle pene pecuniarie alla pena detentiva (art. 135 c.p.) può far superare soglie che incidono sull'ammissibilità di benefici; il giudice dispone di una facoltà (non obbligo) di sospendere l'esecuzione anche quando il ragguaglio supera il limite, ma tale opzione deve essere esercitata motivatamente dal merito o tempestivamente dedotta in cassazione.
- In sede di Cassazione con rito camerale non partecipato la parte civile può ottenere le spese di grado solo se dimostra di aver effettivamente e specificamente contribuito a confutare il ricorso in conformità ai limiti del procedimento; richieste generiche di vittoria di spese senza un contributo concreto sono normalmente rigettate.
- Le questioni non specificamente dedotte o documentate nel ricorso sono, in pratica, considerate inespressamente rinunciate: il ricorso deve essere preciso sia nella richiesta di statuizioni favorevoli sia nell'indicazione delle modalità applicative delle norme evocato per ottenere un riesame.
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