Cassazione Civile, Ordinanza n. 22058/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore stradale)
La controversia
Alcuni comproprietari di un'area agricola occupata in parte per l'ampliamento di una strada statale hanno agito per ottenere, in relazione a due provvedimenti di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, gli indennizzi per la perdita delle porzioni occupate, per il pregiudizio alle residue e per il periodo di occupazione illegittima fino all'acquisizione. La Corte d'appello aveva riconosciuto gli importi per le porzioni ablute e per l'occupazione sine titulo, ma aveva negato il risarcimento/indennizzo per il pregiudizio alla proprietà residua, ritenendo non dimostrato che l'interclusione e il deprezzamento derivassero dall'opera e che, comunque, la situazione fosse ovviabile con strumenti giuridici. Aveva inoltre escluso una specifica indennità invocata da uno dei ricorrenti per la propria qualità soggettiva, ritenendo la domanda generica e non provata, e aveva respinto l'eccezione di prescrizione dell'indennità per occupazione illegittima, qualificando il giudizio come soggetto a decadenza e valorizzando la natura permanente dell'illecito. In cassazione i proprietari hanno denunciato violazione di norme sostanziali ed espropriative, omesso esame di fatti decisivi, erronea esclusione del nesso causale tra opera e danno al residuo, errata quantificazione del danno e mancata rivalutazione, oltre a censurare la compensazione parziale delle spese e a prospettare l'illegittimità costituzionale del rito in unico grado. La società ha proposto ricorso incidentale per far dichiarare prescritta la pretesa al ristoro dell'occupazione senza titolo per il periodo anteriore al quinquennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua, che la contestazione sulla rivalutazione monetaria era generica, che la doglianza relativa all'indennità aggiuntiva non si confrontava con la ratio decidendi di inammissibilità e difetto di prova, che la compensazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito e che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 d.lgs. 150/2011 era manifestamente infondata. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo della società, proposto oltre i termini ordinari per impugnare. Ha poi condannato i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
costituisce la base per l'acquisizione sanante e per la determinazione di un'indennità omnicomprensiva, comprensiva del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nei limiti accertati dal giudice di merito
artt. 32, 33, 37 d.P.R. n. 327/2001
richiamati dai ricorrenti a sostegno del pregiudizio alla proprietà residua e della determinazione dell'indennizzo, ma le censure sono state ritenute di merito e quindi inammissibili
art. 40, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
invocato per l'indennità aggiuntiva, ma la Corte ha rilevato che la domanda era stata ritenuta inammissibile e non provata, sicché la censura non si confrontava con la ratio decidendi
richiamato per il principio di integrale risarcimento/ristoro del danno, ma senza incidere sull'esito per la natura fattuale delle doglianze
richiamato in tema di accessori e rivalutazione/interessi
richiamato quale fondamento generale del danno da occupazione illegittima, ma la Corte non ha rivalutato il nesso causale e la quantificazione
richiamato per il criterio di liquidazione del danno da fatto illecito
invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa necessità che l'ente indichi come superare l'interclusione; la Corte non ha accolto la tesi
richiamato per contestare la compensazione delle spese, ma la Cassazione ha ribadito l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nel regolare le spese nei casi consentiti
richiamato implicitamente quale base della compensazione per soccombenza reciproca o giusti motivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per le censure di violazione di legge, ma in concreto le doglianze tendevano a una nuova valutazione dei fatti e sono state dichiarate inammissibili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato al solo omesso esame di un fatto decisivo; non consente più la deduzione del vizio di contraddittoria motivazione in quanto tale
il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile
servono a individuare i termini ordinari di impugnazione, che nel caso erano già scaduti quando è stato proposto il ricorso incidentale
disciplinano il deposito del controricorso e del ricorso incidentale; richiamati per affermare la tardività dell'impugnazione incidentale proposta oltre i termini per impugnare
norma processuale censurata in via costituzionale per il rito in unico grado; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto
art. 3 Cost.
richiamato in riferimento alla questione di legittimità costituzionale del rito in unico grado, ritenuta infondata
art. 24 Cost.
richiamato nella censura costituzionale relativa al diritto di difesa, ritenuta infondata
art. 111 Cost.
richiamato nella censura costituzionale relativa al giusto processo e al doppio grado, ritenuta infondata
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non più la mera contraddittorietà della motivazione.
- Il giudice di merito non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e può discostarsene con motivazione congrua ed esaustiva.
- Le censure di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La rivalutazione monetaria non può essere pretesa in modo generico quando il valore utilizzato in sentenza risulti già espresso all'attualità o quando manchino indicazioni temporali idonee a dimostrare l'errore di calcolo.
- La compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti, e il controllo di legittimità è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
- La questione di legittimità costituzionale del rito speciale che prevede il giudizio in unico grado non è fondata quando la deroga al doppio grado trovi giustificazione nella peculiarità della procedura espropriativa.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quando sia ormai decorso il termine ordinario per impugnare.
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