Cassazione Civile, Ordinanza n. 27186/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ottenere l’accertamento dell’illegittimità di una sanzione disciplinare irrogata dalla datrice di lavoro e il risarcimento dei danni. Dopo il rigetto in primo grado, proponeva appello oltre il termine semestrale, sostenendo che il ritardo fosse giustificato dal cambio di difensore e dal mancato reperimento del fascicolo di parte e degli atti del fascicolo d’ufficio presso la cancelleria, nonostante le richieste formulate dal nuovo avvocato. La Corte d’appello dichiarava l’impugnazione inammissibile perché tardiva. In cassazione la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 132 e 153, comma 2, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il diniego della rimessione in termini e avesse trascurato le ragioni dell’incolpevolezza del ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la tardività dell’appello era pacifica, poiché il ricorso era stato depositato oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio in questione. Il punto controverso era solo la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ma la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva comunque motivato, sia pure sinteticamente, richiamando l’imputabilità del ritardo alla negligenza dei difensori. Ha inoltre affermato che il difensore deve conservare ordinatamente copia degli atti e, in caso di revoca o rinuncia al mandato, metterli tempestivamente a disposizione del cliente o del nuovo collega; quindi la mancata reperibilità degli atti in cancelleria non valeva comunque a dimostrare un impedimento incolpevole. Infine, ha rilevato che la richiesta di accesso al fascicolo era stata presentata quando il termine per impugnare era già scaduto, escludendo ogni nesso causale tra la richiesta e il mancato rispetto del termine. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza di appello, pur succintamente, conteneva una motivazione sufficiente sul diniego della rimessione in termini.
La rimessione in termini richiede un impedimento non imputabile alla parte; il ritardo derivante da negligenza dei difensori non è incolpevole.
Nel caso di giudizi instaurati dopo la modifica introdotta dalla L. 69/2009, il termine lungo per proporre impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La disposizione determina l’applicazione del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, anche nel rito del lavoro.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sono integrati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
L’ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso secondo la disciplina sul contributo unificato.
Massime di principio
- La rimessione in termini per proporre impugnazione presuppone che l’inosservanza del termine sia dipesa da una causa non imputabile alla parte; non è sufficiente allegare difficoltà organizzative o negligenze del difensore.
- Il difensore ha il dovere di custodire e ordinare gli atti e i documenti di causa e, se cessa il rapporto professionale, di metterli tempestivamente a disposizione del cliente o del collega subentrante.
- La mancata o tardiva risposta della cancelleria non può rilevare se la richiesta di accesso agli atti è stata formulata dopo la scadenza del termine per impugnare, perché manca il necessario nesso causale con la decadenza.
- Una motivazione concisa può essere sufficiente a sorreggere il rigetto dell’istanza di rimessione in termini quando renda comprensibile che il ritardo è stato ritenuto imputabile alla parte o ai suoi difensori.
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