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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31141/2022 del 16/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona per omissione della statuizione sulla confisca dei beni corrispondenti al prezzo o al profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Lamentava che, all'epoca dei fatti, la confisca era obbligatoria in forza dell'art. 1, comma 143, legge n. 244/2007 (che richiamava l'art. 322-ter c.p.) e che la pronuncia del Tribunale, pur accertando la responsabilità dell'imputato, non aveva disposto la misura ablativa. Il ricorso ha quindi chiesto l'annullamento limitatamente a tale omissione e la rimessione per un nuovo giudizio sulla confisca.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che ometteva la confisca e ha rinviato alla Corte di appello di Perugia perché si pronunci nuovamente sul punto. La Corte ha motivato che, pur essendo stata accertata la responsabilità per il reato fiscale, mancavano in sentenza elementi utili per la precisa individuazione e quantificazione dei beni da sottoporre a confisca; tale quantificazione richiede un accertamento di fatto che la Corte di merito dovrà svolgere in sede di rinvio. Le altre statuizioni della sentenza (condanna sul piano penale) sono rimaste sostanzialmente in piedi.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma delittuosa violata dall'imputato; il Tribunale ha accertato la responsabilità per questo reato, che rientra tra quelli per i quali sussisteva l'obbligo di confisca secondo il regime normativa richiamato.

  • art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Al tempo dei fatti rinviava all'art. 322-ter c.p. e imponeva la confisca obbligatoria per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (tra cui l'art. 2); la Corte ha ritenuto che tale richiamo rendesse obbligatoria la misura ablativa in caso di condanna.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione della confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato; la giurisprudenza e la Corte hanno considerato applicabile tale disciplina alla fattispecie.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Ha abrogato la richiamata disciplina formale, ma ha inserito nel d.lgs. n. 74/2000 una norma (art. 12-bis) che mantiene la previsione della confisca dei beni costituenti profitto o prezzo del reato, stabilendo continuità del regime ablativo.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplina, successiva ma sostanzialmente continuativa, della confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati tributari previsti dal decreto; la Corte ha richiamato la continuità tra i regimi normativi.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Richiamato processualmente: le parti non hanno chiesto la discussione orale ex art. 23, comma 8, per cui la requisitoria del Pubblico Ministero è stata accolta senza discussione orale. Non incide sul merito della statuizione sulla confisca.

Massime di principio

  • Per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (reati fiscali) la confisca del prezzo o del profitto è obbligatoria quando la normativa vigente al tempo dei fatti la preveda; cambi normativi successivi possono mantenere l'obbligo per continuità normativa.
  • Se il giudice penale accerta la responsabilità ma omette di disporre la confisca dovuta, il pubblico ministero (o il Procuratore generale in appello) può proporre ricorso per Cassazione mirato all'annullamento limitato a quella omissione.
  • La quantificazione e l'individuazione dei beni da confiscare sono accertamenti di fatto: se nella motivazione di merito mancano elementi certi utili alla quantificazione, la Cassazione annullerà con rinvio per consentire al giudice del rinvio di svolgere gli accertamenti probatori necessari.
  • In casi simili è importante che fin dal primo grado risultino atti e valutazioni contabili o perizie che permettano di determinare il profitto/prezzo del reato; altrimenti il giudice di legittimità non può supplire e disporrà il rinvio.
  • La continuità tra norme abrogate e disposizioni successive (es. inserimento dell'art. 12-bis nel d.lgs. 74/2000) assicura che l'obbligo di confisca non venga vanificato da riforme formali, salvo diversa disposizione espressa.

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