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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31143/2022 del 16/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: (1) nullità assoluta della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, poiché la notifica era stata eseguita presso il difensore di fiducia nonostante quest'ultimo avesse dichiarato di non accettare notifiche per il cliente e nonostante non fosse stata fatta una elezione di domicilio; (2) violazione degli artt. 476, 477 e 482 c.p. per il diniego di derubricazione del reato contestato in "falso materiale in autorizzazione amministrativa commesso dal privato" (reato meno grave). In memoria il difensore ha inoltre lamentato la mancata comunicazione tempestiva della requisitoria del Procuratore Generale e ha sostenuto che il reato era estinto per prescrizione a far data dal marzo 2022, perché la contraffazione era avvenuta prossima al 27 settembre 2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo (nullità della notifica) inammissibile: la notifica al difensore, pur in assenza di formale elezione di domicilio, costituisce una nullità di regime intermedio sanabile e doveva essere tempestivamente dedotta (prima della deliberazione) e dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalla mancata conoscenza dell'atto; inoltre il ritardo nella comunicazione della requisitoria non ha determinato un pregiudizio tale da imporre sanzioni. Il secondo motivo è stato invece accolto: il nulla-osta per lavoro stagionale è qualificato dalla Corte come autorizzazione amministrativa e non come atto pubblico ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p.; pertanto la fattispecie concreta doveva essere ricondotta agli artt. 477 e 482 c.p. (falso relativo in atto amministrativo) con pena massima di 7 anni e 6 mesi. Sussistendo elementi documentali che collocano la contraffazione intorno al 27/09/2014, il termine di prescrizione è decorso il 27/03/2022; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    "Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza."

    Il nulla-osta per lavoro stagionale è previsto come autorizzazione amministrativa rilasciata allo scopo di consentire l'assunzione di lavoratori extra-comunitari per periodi determinati; costituisce un atto che autorizza lo svolgimento di attività lavorativa fino a nove mesi in dodici mesi.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    "In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione..."

    Disciplina la procedura di rilascio del nulla-osta da parte dello sportello unico e il coinvolgimento degli uffici consolari e del questore; evidenzia la natura procedimentale e amministrativa del nulla-osta.

  • art. 476 cod. pen.

    Norma relativa alla falsità materiale in atto pubblico; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il nulla-osta non abbia i requisiti di "atto pubblico" ai fini di applicazione di questa norma.

  • art. 479 cod. pen.

    Disciplina la falsità ideologica in atto pubblico; la Corte ha escluso l'applicabilità perché il nulla-osta è qualificato come autorizzazione amministrativa e non come atto pubblico nella accezione richiesta da tali norme.

  • art. 477 cod. pen.

    Norma che riguarda la falsità in autorizzazioni o attestazioni amministrative (falso materiale in atto amministrativo); la Corte ha ritenuto che la fattispecie debba essere ricondotta a questa disposizione.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma che punisce l'uso di atti falsi o contraffatti; applicata congiuntamente all'art. 477 per la fattispecie riconosciuta dalla Corte.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta della notificazione della citazione in caso di omissione o di forma tale da impedire la conoscenza effettiva; la Corte ha ricordato che la nullità invocata era invece di regime intermedio.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini entro cui devono essere denunciate le nullità; la Corte ha richiamato l'obbligo di eccepire la nullità di regime intermedio prima della deliberazione della sentenza di appello.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria di notifiche viziate quando l'atto ha effettivamente raggiunto la conoscenza della parte; applicabile alle notifiche al difensore che, pur non provenendo da formale elezione di domicilio, assicurano la conoscenza dell'atto.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento alla dichiarazione del difensore circa l'accettazione o meno delle notifiche; nel caso il difensore aveva dichiarato di non accettare notifiche, ma ciò non è stato ritenuto sufficiente a provare il pregiudizio causato dalla notifica presso il suo studio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e disposizioni correlate (d.l. n.105/2021 artt. 1 e 7)

    Norme emergenziali che hanno regolato la comunicazione della requisitoria del Procuratore Generale alla Corte di cassazione durante la pandemia; la Corte ha affermato che il ritardo nella comunicazione non comporta automaticamente sanzioni processuali se non sussiste effettivo pregiudizio per la difesa.

Massime di principio

  • La notifica di atti a un difensore di fiducia, anche in assenza di formale elezione di domicilio, costituisce una nullità di "regime intermedio": non è automaticamente assoluta e può essere sanata se risulta che l'imputato ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto; quindi la parte deve tempestivamente eccepire la nullità e dimostrare il concreto pregiudizio.
  • Il nulla-osta per lavoro stagionale deve essere considerato, di regola, un'autorizzazione amministrativa e non un atto pubblico ai sensi delle norme sulla falsità degli atti pubblici; perciò la qualificazione giuridica del documento è cruciale per determinare la norma penale applicabile (art. 477/482 c.p. per autorizzazioni amministrative, art. 476/479/480 c.p. per atti pubblici).
  • In sede di impugnazione è indispensabile specificare il danno processuale subito (mancata conoscenza, impossibilità di difesa) quando si deduce la nullità di notifiche effettuate al difensore; l'assenza di tale specificità rende il motivo inammissibile.
  • Nei casi di contestazione sulla natura del documento falsificato, va prima accertata la natura giuridica dell'atto (autorizzazione amministrativa vs atto pubblico) per corretta tipizzazione del reato e calcolo della prescrizione.
  • La prescrizione va calcolata sulla base della qualificazione giuridica corretta del reato: la derubricazione o riclassificazione può incidere sulla durata massima della pena e determinare l'estinzione del reato qualora il termine sia decorso.

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