Cassazione Penale, Sentenza n. 31139/2022 del 16/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per impugnare l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del giudice Tenchio. Il ricorrente sosteneva che il giudice, nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso nei confronti di un coindagato, avrebbe espresso valutazioni sulla responsabilità anche a suo carico (anticipando il giudizio dell'udienza preliminare), integrando causa di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si eccepiva inoltre la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, di una possibile questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. circa l'incompatibilità tra la funzione di GIP che ha disposto un sequestro e quella di giudice dell'udienza preliminare sullo stesso fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'adozione di misure cautelari reali (come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca) non costituisce di per sé un'indebita manifestazione di convinzione sul profilo della responsabilità personale dell'imputato e non integra automaticamente causa di ricusazione. Di conseguenza la dichiarazione di ricusazione è stata ritenuta inammissibile e il provvedimento impugnato è stato confermato. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. la Corte territoriale non ha sollevato eccezione e la Cassazione non ha ritenuto il ricorso fondato sotto questo profilo.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata come base della ricusazione: la previsione è invocata quando si sostiene che il giudice abbia espresso indebitamente valutazioni sulla responsabilità. La Corte ha ritenuto che l'emissione di un sequestro preventivo non costituisce automaticamente una manifestazione di convincimento tale da integrare la causa di ricusazione.
art. 34, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura costituzionale avanzata dal ricorrente: riguarda incompatibilità tra funzioni giudiziarie (in particolare tra GIP che ha adottato provvedimenti cautelari e il giudice dell'udienza preliminare). La Corte territoriale ha ritenuto la questione estranea al giudizio di ricusazione e non ha sollevato la questione; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura.
Massime di principio
- L'adozione di una misura cautelare reale (es. sequestro preventivo finalizzato alla confisca) non costituisce di per sé una causa di ricusazione: non vale come prova che il giudice abbia formato un definitivo convincimento sulla colpevolezza dell'imputato.
- Per riuscire in una ricusazione per 'manifestazione di convinzione' è necessario dimostrare atti o parole del giudice che oltrepassino la mera adozione del provvedimento cautelare e manifestino un giudizio anticipato e specifico sulla responsabilità personale dell'imputato.
- Le dichiarazioni autoaccusatorie o ammissioni rese da un coindagato possono costituire fumus per quel dichiarante, ma non legittimano automaticamente conclusioni analoghe circa la responsabilità di altri coindagati senza ulteriori elementi di collegamento probatorio.
- La questione di incompatibilità tra l'operato del GIP (adozione di misure cautelari) e la successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare può essere rilevante, ma la sua sollevazione richiede un concreto e specifico collegamento con gli atti e le valutazioni compiute; non sempre la mera esistenza di un provvedimento cautelare determina la necessità di sollevare questioni di legittimità costituzionale.
- In pratica, la strategia difensiva orientata alla ricusazione per pregiudizio deve fornire elementi circostanziati e non limitarsi a contestare in termini generici che il giudice abbia adottato un provvedimento cautelare.
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