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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31142/2022 del 16/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma del primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi, rideterminato la pena a 1 anno e 4 mesi per i residui reati (tra cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e ridotto la confisca per equivalente. Il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) carenza di motivazione e violazione di legge sull'elemento oggettivo del reato (contestando l'insufficienza delle indagini sulla presunta evasione del terzo beneficiario delle fatture); (2) carenza di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo (asserito stato di paura/ costrizione non adeguatamente valutato); (3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; (4) mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza, rilevando che i motivi riproponevano censure già trattate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito e che il ricorso risultava cumulativo e promiscuo. Sui profili di merito la Corte ha osservato che: le ammissioni dell'imputato, la genericità delle causali fatturate e le movimentazioni bancarie hanno adeguatamente riscontrato l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza dell'imputato circa la finalità evasiva (per l'art. 8 d.lgs. 74/2000 non è necessario che il terzo abbia effettivamente conseguito l'evasione); la formula adottata dai giudici di merito sul non riconoscimento delle attenuanti in massima estensione è sufficiente; la mancata trattazione specifica del motivo sulla sospensione condizionale non era idonea a produrre un risultato utile perché il motivo di appello era ab origine inammissibile per manifesta infondatezza dato che il primo giudice aveva già motivato il diniego sul piano prognostico (recidiva). Conseguenze processuali: condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Regola il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per integrare il reato è richiesto il dolo specifico di voler consentire a terzi l'evasione fiscale, ma non è necessario che la terza parte abbia concretamente conseguito l'evasione.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata in relazione ad altro capo contestato; utilizzata per la ricostruzione del quadro sanzionatorio nel giudizio d'appello.

  • art. 43 c.p.

    Principio di concorso di persone nel reato; richiamato nel quadro della responsabilità concorrente rispetto ai fatti contestati.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina la recidiva specifica e il suo effetto sul trattamento sanzionatorio; rilevante nel giudizio prognostico per la sospensione condizionale.

  • art. 132 c.p.

    Principi di proporzionalità della pena e bilanciamento degli elementi per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato in relazione alla motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 163 c.p.

    Regola la sospensione condizionale della pena; il diniego può fondarsi anche su un giudizio prognostico negativo (es. rischio di recidiva) adeguatamente motivato.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma citata in tema di inammissibilità per motivi aspecifici (lett. c) nel ricorso per cassazione).

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Ulteriore riferimento alla disciplina dell'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità (lett. c).

  • art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma emergenziale sulla procedura innanzi alla Cassazione durante la pandemia; non sancisce sanzioni automatiche per ritardi nella comunicazione della requisitoria del PG, salvo pregiudizio effettivo alla difesa.

  • art. 183 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Consente la sanatoria di nullità quando la parte si avvale della facoltà lesiva; invocata per giustificare l'assenza di rinvio in relazione alla comunicazione tardiva della requisitoria.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Limite di ammissibilità per questioni non dedotte in secondo grado; la doglianza non specificamente dedotta in appello è inammissibile in cassazione.

  • art. 27 Cost.

    Principio di individualizzazione della pena richiamato come parametro di congruità del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • L'ammissione di fatti rilevanti da parte dell'imputato, se riscontrata da elementi oggettivi (es. causali fatture, movimenti bancari), può costituire prova sufficiente per la configurazione del reato anche in assenza di riscontri esterni aggiuntivi.
  • Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) non è necessario provare che il terzo abbia concretamente conseguito l'evasione: è sufficiente il dolo specifico dell'emettere le fatture per agevolare l'evasione.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che sia generico, aspecifico o che non confronti puntualmente le argomentazioni dei giudici di merito; il giudice di legittimità non deve rielaborare l'impugnazione per estrarne censure utilizzabili.
  • La motivazione d'appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo; pertanto la mancata ripetizione integrale delle argomentazioni non costituisce automaticamente vizio se la logica complessiva risulta comprensibile.
  • Il diniego della sospensione condizionale per ragioni prognostiche (es. rischio di recidiva) è legittimo se adeguatamente motivato; un successivo ricorso che sollevi un motivo ab origine manifestamente infondato è inammissibile per carenza d'interesse.
  • La mancata comunicazione tempestiva della requisitoria del Procuratore Generale nei termini emergenziali non comporta automaticamente rinvio: è necessario dimostrare un effettivo pregiudizio alla difesa.
  • Sull'apprezzamento delle attenuanti generiche il giudice non è obbligato a esporre una lista esaustiva di tutte le valutazioni favorevoli, purché il giudizio sul 'disvalore complessivo dei fatti' sia documentato e congruamente motivato.

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