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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40283/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame presentata in favore di Falco avverso la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: carenza e contraddittorietà della motivazione perché dalle intercettazioni non emergerebbe un contributo causale del Falco né una posizione univoca; inosservanza e erronea applicazione di norme penali e processuali con richiamo all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., sostenendo il carattere istantaneo del reato di usura e che la partecipazione al tentativo di recupero del credito non integra il concorso in usura ma solo il reato di tentata estorsione; carenza e contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., lamentando l'assenza di pericolo attuale di reiterazione, la genericità delle intercettazioni richiamate e l'assenza di elementi concreti a fondamento del pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nel provvedimento la Corte ha rilevato che, nelle more, il GIP aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari e autorizzato uscite lavorative; tuttavia l'interesse a impugnare non veniva meno. Sul merito delle censure, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e logica circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari: le intercettazioni e gli atti investigativi dimostravano che il Falco aveva veicolato le richieste estorsive dei Vacone, informava gli usurai sulle condizioni patrimoniali della persona offesa e aveva anche recapitato procura per la vendita dell'immobile a garanzia, elementi che possono integrare il concorso nell'usura quando l'intervenuto incarico ottiene il pagamento; ove invece il recupero non riesca, la qualificazione può essere diversa (favoreggiamento o estorsione). Quanto al pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, il Tribunale aveva valutato in modo prognostico il contesto intimidatorio, le intercettazioni specifiche e i precedenti del ricorrente, motivazione ritenuta non censurabile in sede di legittimità. Pertanto il ricorso è stato rigettato come aspecifico/inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la nozione di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione della misura cautelare; la Corte ricorda che l'accertamento cautelare richiede una valutazione meno rigorosa rispetto al giudizio di merito e non impone la precisione e la concordanza prevista dall'art. 192, comma 2.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio). La Corte conferma che il requisito dell'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative e non l'imminenza di specifiche occasioni di reato.

  • art. 125, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma processuale da rispettare nella misura cautelare; la Corte osserva che le censure circa l'interpretazione delle intercettazioni e la qualificazione giuridica delle condotte devono essere specifiche per fondare il ricorso e non possono limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di merito e sulla valutazione degli indizi; la Corte chiarisce che l'art. 273 non richiama il comma 2 di tale articolo e quindi la fase cautelare non richiede la stessa qualificazione degli indizi richiesta per la condanna.

  • art. 644 c.p.

    Norma che sanziona l'usura. La Corte, richiamando la giurisprudenza, interpreta il reato di usura come reato a consumazione prolungata quando i pagamenti successivi al patto usurario integrano la lesione: chi, successivamente, ottiene il pagamento può concorrere nel reato; se il recupero non avviene, la condotta può configurare altra fattispecie (favoreggiamento o estorsione).

Massime di principio

  • La censura in Cassazione contro provvedimenti cautelari deve denunciare una violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione: una diversa, più favorevole, rivalutazione dei fatti è insufficiente.
  • La nozione di gravi indizi in sede cautelare è meno stringente rispetto agli standard probatori richiesti per la condanna e non richiede la precisione e la concordanza dell'art. 192, comma 2.
  • In materia di usura, la partecipazione al recupero del credito che determina il pagamento può integrare il concorso in usura; se il recupero non si realizza, la qualificazione può essere estorsione o favoreggiamento a seconda della condotta.
  • Il pericolo di reiterazione ex art. 274 va valutato in termini prognostici considerando modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e precedenti: non è necessario dimostrare occasioni imminenti di ricaduta.
  • Intercettazioni specifiche e circostanze concrete possono giustificare il rischio di inquinamento probatorio e la custodia cautelare se adeguatamente documentate nella motivazione.
  • La sostituzione della misura cautelare nelle more non elimina automaticamente l'interesse all'impugnazione: è ancora possibile contestare l'esistenza e la consistenza dei presupposti per l'adozione della misura originaria.
  • Se la difesa non si confronta puntualmente con motivazioni decisive del giudice di merito, le censure possono risultare aspecifiche e quindi inammissibili.

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