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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27397/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una titolare di impresa individuale propose opposizione a un decreto ingiuntivo con cui la Provincia le chiedeva la restituzione di euro 36.786,42, importo corrispondente a somme da questa versate alla banca mutuante a copertura di rate impagate di un mutuo chirografario concesso per i danni subiti dall'impresa a seguito dei nubifragi del novembre 2004. La debitrice sosteneva di avere rapporti obbligatori solo con la banca e di avere prestato una garanzia fideiussoria tramite una società terza in favore della Provincia; contestava inoltre la sussistenza e la prova del credito azionato. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione: ritenne configurabile una surrogazione legale in favore della Provincia, ma negò la prova dell'ammontare del credito. La Corte d'appello, invece, accolse l'appello della Provincia e rigettò l'opposizione, valorizzando la convenzione con la banca, i solleciti di pagamento e i mandati della Provincia. In cassazione la ricorrente dedusse, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale con cui aveva contestato la configurabilità della surrogazione legale; con il secondo motivo, subordinato, denunciò l'omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata escussione della garanzia prestata dalla società terza, fatto che avrebbe impedito l'azione in surrogazione o comunque rilevato ai sensi dell'art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla configurabilità della surrogazione legale. Ha escluso che vi fosse una decisione implicita su quel punto, poiché la sentenza impugnata non dava conto dell'appello incidentale né affrontava la questione già posta dal primo giudice. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per l'esame dell'appello incidentale e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici riconducibili in modo immediato e inequivoco a una delle ipotesi tassative di impugnazione; la doglianza di omessa pronuncia può essere fatta valere come nullità della sentenza anche senza richiamare espressamente il numero dell'articolo, purché il motivo sia univocamente diretto a denunciare la nullità derivante dall'omissione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra nullità della sentenza; non basta una motivazione che non affronti il punto, occorre che la questione sia stata effettivamente decisa o comunque esaminata.

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    La questione devoluta atteneva alla configurabilità di una surrogazione legale in favore della Provincia per avere essa adempiuto un debito altrui sulla base di un interesse giuridicamente qualificato.

  • art. 1227 c.c.

    È richiamato in via subordinata dalla ricorrente come parametro per sostenere la rilevanza della mancata escussione della garanzia terza ai fini della riduzione o esclusione della pretesa.

Massime di principio

  • La denuncia di omessa pronuncia su una domanda o eccezione è ammissibile in cassazione quando il motivo evidenzi chiaramente la nullità della sentenza derivante dall'omissione, anche se non viene richiamata in modo formale la specifica cifra dell'art. 360 c.p.c. pertinente.
  • Non può parlarsi di rigetto implicito di un motivo di appello quando la sentenza impugnata non ne dà conto nella narrativa e non affronta in alcun modo la questione decisiva devoluta dal gravame.
  • Se il primo motivo di ricorso attacca validamente la nullità della sentenza per omessa pronuncia, i motivi subordinati che presuppongono l'accertamento della questione pretermessa restano assorbiti.
  • In presenza di una censura sull'ammissibilità o configurabilità della surrogazione legale, il giudice del rinvio deve esaminare espressamente la questione devoluta e non può limitarsi a presupporla.
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Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTitolo esecutivoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civileContrattiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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